COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di FARAGUNA Mileto Jacopo, Presidente della A.C. RIOZZESE Srl e della Società A.C. RIOZZESE Srl, per rispondere: • il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al Comunicato Ufficiale nr.59 del 23.02.10, emesse all’esito dei contenziosi fra la società A.C. RIOZZESE e le proprie giocatrici, Signore TONANI Francesca e GORNO Marisa; • la Società A.C RIOZZESE Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Preside.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di FARAGUNA Mileto Jacopo, Presidente della A.C. RIOZZESE Srl e della Società A.C. RIOZZESE Srl, per rispondere: • il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al Comunicato Ufficiale nr.59 del 23.02.10, emesse all'esito dei contenziosi fra la società A.C. RIOZZESE e le proprie giocatrici, Signore TONANI Francesca e GORNO Marisa; • la Società A.C RIOZZESE Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Preside. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, ha presenziato il Sig. Faraguna Mileto Jacopo, anche in rappresentanza della A.C. RIOZZESE. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale, è stata data la parola al deferito, il quale ha ammesso l'addebito, giustificando la mancata osservanza della disposizione della Commissione Accordi Economici, con l'assoluta impossibilità di adempiere per mancanza di fondi sociali, causata dal venire meno dei finanziamenti degli sponsors. Il deferito ha aggiunto che la Società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto non appena ricevuto il contributo comunale. Successivamente il deferito Sig. Faraguna, anche a nome della Società, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 23 C.G.S.; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: per Faraguna Mileto Jacopo mesi 4 di inibizione; per la Società A.C. RIOZZESE Srl € 1.000,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato femminile della categoria di riferimento nella stagione sportiva 2010/2011; per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall'art. 23 del C.G.S. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e l'ammissione di responsabilità da parte degli stessi, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati, a p p l i c a  a Faraguna Mileto Jacopo la sanzione di mesi 4 di inibizione;  alla Società A.C. RIOZZESE Srl la sanzione di € 1.000,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato femminile della categoria di riferimento nella stagione sportiva 2010/2011.
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