COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PANICONI ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011 (Gara: PRIMA PORTA S.R. – GINESTRA del 6.3.2011 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GINESTRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PANICONI ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011
(Gara: PRIMA PORTA S.R. – GINESTRA del 6.3.2011 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società GINESTRA chiede una riduzione della squalifica al calciatore PANICONI argomentando che lo stesso si è limitato a premere la fronte su quella dell’avversario;
esaminati gli atti ufficiali dai quali emerge che il PANICONI ha colpito con una testata al viso un avversario causandogli lieve fuoriuscita di sangue e che lo stesso, dopo le dovute cure, ha ripreso regolarmente il gioco;
considerato che il gesto violento del citato giocatore, ancorchè deprecabile e quindi censurabile, non ha cagionato all’avversario nocumento da non consentirgli di continuare la gara e, quindi, la sanzione può essere, seppure in minima parte, ridotta;
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società GINESTRA e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore PANICONI ENRICO da 5 a 4 giornate effettive di gara.
La tassa reclamo va restituita.
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