COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL S. ANDREA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011 (Gara: REAL S. ANDREA – SPERLONGA del 6.3.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL S. ANDREA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011 (Gara: REAL S. ANDREA – SPERLONGA del 6.3.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; premesso, preliminarmente, che non è ammissibile il ricorso riguardante l’inibizione al Dirigente TOMEI VINCENZO e del massaggiatore D’ARPINO VITTORIO fino al 25.3.2011 in quanto, a mente dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. non sono proponibili in alcuna sede, ricorsi per provvedimenti a carico di dirigenti inferiori ad un mese; non sono altresì impugnabili i provvedimenti a carico dei calciatori CERINI GIUSEPPE, DI SANO FABRIZIO e ROSSI ANTONIO in quanto squalificati per 2 gare a mente dello stesso art. 45 del C.G.S.. Per quanto riguarda i provvedimenti assunti a carico dei tesserati DE SIMONE GINO calciatore squalificato fino al 30.6.2011, dell’assistente DI LUCIA GABRIELE fino al 3.6.2011, e del calciatore FARGNOLI PIETRO per 3 gare di cui al Comunicato Ufficiali indicato in titolo, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che , per quanto attiene i comportamenti sia del DE SIMONE GINO che di DE LICIA GABRIELE, deplorevoli e censurabili, non hanno però prodotto esiti di nocumento fisico per il Direttore di gara, per cui le squalifiche inflitte presentano margini di ridimensionamento, mancando nell’accaduto particolari intenti di violenza.. Appare invece congrua la squalifica a carico di FARGNOLI PIETRO per reiterato atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro stesso. Tanto premesso, assumento in parte le lamentele della reclamante, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al provvedimento a carico del Dirigente TOMEI VINCENZO, del massaggiatore D’ARPINO VITTORIO e dei calciatori CERINI GIUSEPPE, DI SANO FABRIZIO e ROSSI ANTONIO per le motivazioni indicate in premessa; di accogliere il ricorso riducendo la squalifica del calciatore DE SIMONE GINO fino al 30.4.2011 e dell’assistente di parte DE LUCIA GABRIELE fino al 10.5.2011. di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore FARGNOLI PIETRO per 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it