COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIAMPINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA COMMINATE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 3-3-2011 GARA BORGO PODGORA – CIAMPINO DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIAMPINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA COMMINATE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATO SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 3-3-2011
GARA BORGO PODGORA – CIAMPINO DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE
La società Ciampino ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo descritta in epigrafe deducendo sostanzialmente che gli atti emulativi commessi nei confronti dell’autovettura dei direttori di gara posteggiata all’esterno dell’impianto sportivo non possono essere addebitati ai propri sostenitori con sicurezza, in quanto, fuori da qualsiasi possibilità di controllo da parte dell’Arbitro e dei suoi assistenti e degli stessi dirigenti di entrambe le società. Il reclamo è totalmente infondato e va respinto. Come più volte affermato dalla Commissione Disciplinare l’obbligo di risarcimento a carico della società ritenuta oggettivamente responsabile dei danneggiamenti subiti dall’autovettura dell’arbitro, o degli assistenti, scatta in presenza di canoni interpretativi puntualmente esplicitati. Essi consistono innanzitutto nella sicura riconducibilità dei danni ad atti emulativi volontari e poi nell’attribuzione all’una o all’altra delle tifoserie a seconda del risultato della gara, del comportamento delle stesse durante e dopo la gara, della presenza di eventuali incidenti durante e dopo la gara che possano ricondurre con sicurezza all’una od all’altra fazione un atteggiamento ostile e protestatorio nei confronti dei direttori di gara o della squadra avversaria. Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha correttamente utilizzato tali criteri. Infatti gli atti sono sicuramente vandalici e riferiti proprio ed esclusivamente all’autovettura dei direttori di gara che, oltre ad una profonda abrasione lungo tutta una fiancata è stata oggetto dello squarciamento di due pneumatici. Infatti non si fa cenno da alcuno alla presenza di analoghi danneggiamenti in altre autovetture posteggiate nei pressi. Durante la gara la tifoseria del Ciampino, pur in campo avverso, si è resa protagonista di proteste accese e reiterate ed, addirittura, nella specifica minaccia di danneggiare l’autovettura dei direttori di gara di cui taluni sostenitori indicavano a gran voce anche il modello ed il colore. Infine nell’allontanarsi dall’impianto un dirigente del Ciampino è venuto a diverbio con i direttori di gara mostrando un atteggiamento ostile e protestatorio. Se mai ve ne fosse bisogno soccorre anche il risultato della gara, terminata 3 a 0 in favore della squadra ospitante, che documenta come i sostenitori di casa non avessero certo nulla da dolersi per l’andamento della gara. La delibera impugnata è quindi pienamente coerente con queste risultanze obiettive e non merita alcuna revisione in quanto congrua rispetto agli addebiti anche nel quantum.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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