COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI RIGUARDI DEL SIG. CESAREO FEDERICO ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI CIAMPINO E DEL SIG. CAMILLI CELESTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. ATLETICO OLEVANO 1964 E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO OLEVANO 1964

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI RIGUARDI DEL SIG. CESAREO FEDERICO ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI CIAMPINO E DEL SIG. CAMILLI CELESTINO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. ATLETICO OLEVANO 1964 E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO OLEVANO 1964 La Procura Federale, con atto del 18.1.2011 ha deferito rpesso questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti indicati e la società citata in epigrafe, per le seguenti motivazioni: - il Sig. CESAREO FEDERICO per non aver richiesto ne tantomeno ottenuto l’autorizzazione, da perte del Consiglio Federale ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con conseguente violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale; - il Sig. CAMILLI CELESTINO per non aver risposto all’invito rivolto dal collaboratore della Procura federale per essere sentito in merito al presente procedimento né ha fatto eprvenire giustificazioni con conseguente violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. - la Società ATLETICO OLEVANO 1964 per rispondere del comportamento del proprio tesserato suindicato, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. Tale deferimento è scaturito dal fatto che, all’esito degli accertamenti è emerso che il Sig. FEDERICO CESAREO, arbtiro dell’incontro ATLETICO OLEVANO 1964 – CANTERANO A.S.D. dell’11.4.2010, allegava al referto di gara copia della denuncia – querela presentata in data 11.4.2011 presso il Commissariato di P.S. Prati, nei confronti del calciatore CELESTINO CAMILLI, per gli atti di violenza subiti al termine della gara citata. Per completezza di trattazione, si evidenzia che il calciatore in argomento, con C.u. 48 del 15.4.2010 era stato squalificato fino al 30.6.2011 i quanto: “espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, teneva nei suoi confronti comportamento gravemente minaccioso. A fine gara, mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere la sua autovettura, lo rincorreva e lo minacciava, tenendolo per la giacca, ma veniva trattenuto dai propri compagni di squadra. In seguito impediva al Direttore di gara di chiudere lo sportello dell’autovettura tirandolo per un braccio e tentando di colpirlo con un pugno, nom riuscendovi per il tempestivo intervento dei compagni di squadra che lo trattenevano. Riusciva in seguito a divincolarsi e cercava ancora di colpire l’arbitro con dei calci, quindi sferrava un calcio all’autovettura, danneggiandola. Si allontanava velocemente all’arrivo dei carabinieri”. La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento e assegnava termine ai deferiti per la produzione di memorie difensive. Nessuno dei deferiti inviava deduzioni a divesa. Alla riunione del 24.2.2011 era presente oltre al Rappresentante della Procura, soltanto il calciatore CAMILLI CELESTINO ed il Presidente ed il Vice Presidente della Società ATLETICO OLEVANO, MIRTI MARIANO e MATTEI VITTORIO. Non era presente il Sig. CESAREO FEDERICO. Il Sig. CAMILLI afferma di rammaricarsi per l’accaduto e di non essersi potuto presentare all’invito della Procura Federale, per ragioni di lavoro in quanto si occupa di riparazioni idrauliche epr l’ACEA e quindi soggetto a particolari orari di impiego. Il Presidente delle Società, a suo volta, insiste perché sia riconosciuta la buona fede delle Società, ritenendo che le ragioni addotte dal CAMILLI potessero essere sufficienti ai fini della mancata presentazione dell’invito. Il Rappresentante della Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva per l’arbitro CESAREO FEDERICO mesi 6 di sospensione, per il claciatore CAMILLI CELESTINO 3 mesi di squalifica e epr la Società ATL. OLEVANO 1964 € 500 di ammenda. La Commissione ritiene che i fatti posti a base del deferimento, siano ampiamente comprovati sia in via documentale che sulla base delle dichiarazioni dei convenuti. Appare cioè evidente che il Sig. CESAREO si è reso responsabile della grave inosservanza delle norme federali addebitategli e altrettanto, seppur in misura più lieve, va evidenziato per il Sig. CAMILLI che, pur comprendendo le ragioni della sua mancata presentazione all’invito del Rappresentante dlela Procura, avrebbe potuto comunque far pervenire le giustificazioni addotte in sede di audizione al fine di trovare un momento di disponibilità possibile. Non di meno, anche la società deve necessariamente essere ritenuta responsabile, in quanto, come noto, le prescrizioni normative in materia sono chiare ed inequivocabili e devono essere irrogate “per tabulas”. Ad ogni buon conto, sulla scorta delle dichiarazioni formulate in sede di audizione, sia dal CAMILLI che dalla Società ATL. OLEVANO 1964, in cui si rileva una sincera manifestazione di rammarico, nonché dell’ammissione di avere tenuto nell’occasione un comportamento di “leggerezza” comunque certamente connotato da elementi di buona fede, si ritiene che le richieste della Procura possono essere lievemente ridimensionate. Non altrettanto può affermarsi nei confronti dell’arbitro CESAREO, in quanto, anche dai contenuti degli atti riguardanti il suo oerato, non si ravvisano elementi tali da poter ricondurre in entità minore, la richiesta della Procura. Per quanto precede, questa Commissione Territoriale DELIBERA Di squalificare il CESAREO FEDERICO per mesi 6 a decorrere dal termine della sanzione pubblicata sul medesimo Comunicato Ufficiale; di squalificare il calciatore CAMILLI CELESTINO giorni 15; di irrogare l’ammende di € 200 alla Società ATLETICO OLEVANO 1964. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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