COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO FEDERICO CESAREO, SEZIONE CIAMPINO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA I E IV DELLO STATUTO FEDERALE E DEI CALCIATORI MAFFEI ALESSANDRO E TOMASSI MATTEO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 I E V COMMA DEL CGS E DELLA SOCIETÀ PRAENESTE CALCIO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA II E IV DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO FEDERICO CESAREO, SEZIONE CIAMPINO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 30 COMMA I E IV DELLO STATUTO FEDERALE E DEI CALCIATORI MAFFEI ALESSANDRO E TOMASSI MATTEO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 I E V COMMA DEL CGS E DELLA SOCIETÀ PRAENESTE CALCIO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA II E IV DEL CGS. La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito dell’indagine condotta dalla stessa Procura, disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale dell’arbitro Federico Cesareo, Sezione Ciampino per la violazione dell’art.1 I comma CGS in relazione all’art. 30 comma I e IV dello Statuto federale e dei calciatori Maffei Alessandro e TOMASSI Matteo per violazione dell’ art. 1 I e V comma del CGS e della Società Praeneste Calcio ai sensi dell’art. 5 comma II e IV del CGS. All’arbitro Cesareo veniva contestato il mancato rispetto del vincolo di giustizia in quanto si era rivolto alla giustizia ordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, ai calciatori Alessandro Maffei e Matteo TOMASSI, tesserati della società Praeneste Calcio, venivano contestate espressioni e giudizi chiaramente ed inequivocabilmente diffamatori ed intimidatori rivolti tramite pagina Facebook al sig. Cesareo, n.q. di tesserato F.I.G.C. All’udienza del 27 gennaio 2011 la Procura Federale era rappresentata dall’Avv. Camici che concludeva per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per l’arbitro Cesareo la sospensione di mesi sei; per i calciatori Maffei e TOMASSI 3 gare di squalifica e per la società Praeneste €.600,00 di ammenda. Per i deferiti compariva in udienza solamente il calciatore TOMASSI assistito dall’avv. Renzi il quale si riportava alle memorie depositate in atti mentre il Presidente della soc. Praeneste produceva controdeduzioni difensive ex art.30 VIII comma CGS, sostenendo la difficoltà oggettiva della società di controllare un social network quale facebook. La Commissione si riservava. Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si evince che la responsabilità dei deferiti, per i fatti così come contestati, è provata per tabulas, tuttavia la posizione del calciatore TOMASSI si distingue da quella del collega Maffei in quanto il primo ha proferito frasi astrattamente minacciose mentre il secondo ha proferito frasi chiaramente ed inequivocabilmente offensive, diffamatorie e lesive dell’onore e personalità dell’arbitro. Quanto alla posizione della società l’oggettiva difficoltà relativa al controllo diretto di social network non esclude del tutto la responsabilità oggettiva prevista l’ordinamento sportivo. Per le ragioni su esposte è possibile una mitigazione delle sanzioni rispetto alle richieste proposte dall’Organo Inquirente. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Riconosciuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come contestasti, infligge all’arbitro Cesareo la sospensione di mesi sei; al calciatore TOMASSI la squalifica per 1 gara, al calciatore Maffei la squalifica di due giornate ed alla Società Praeneste l’ammenda di €. 200,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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