COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77SGS DEL 7.4.2011 (Gara: SPES ARTIGLIO – SAVIO del 3.4.2011 – Campionato Giov.mi Reg. Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77SGS DEL 7.4.2011 (Gara: SPES ARTIGLIO – SAVIO del 3.4.2011 – Campionato Giov.mi Reg. Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società SPES ARTIGLIO chiede una riduzione della squalifica al calciatore FIORAVANTI, sostenendo che lo stesso avrebbe solamente accennato a una testata contro l’avversario; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che il gesto del calciatore FIORAVANTI è descritto negli atti ufficiali in maniera talmente generica che può essere consentita una rivisitazione della sanzione. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società SPES ARTIGLIO e, quindi, di ridurre la squalifica del calciatore FIORAVANTI PAOLO a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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