COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUICAN FLORIN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 75 SGS DEL 31.3.2011 (Gara: CITTA’ DI APRILIA – ALBALONGA del 27.3.2011 – Campionato Giov.mi Regionali)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA EPR 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUICAN FLORIN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 75 SGS DEL 31.3.2011
(Gara: CITTA’ DI APRILIA – ALBALONGA del 27.3.2011 – Campionato Giov.mi Regionali)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente, sostenendo l’istintività del gesto addebitato al calciatore RUICAN FLORIN, chiede una riduzione della squalifica inflittagli;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che dal referto arbitrale emerge una dinamica dell’episodio assai diversa da quanto assunto dalla ricorrente.
Il RUICAN, lontano dal gioco, colpiva un avversario con una gomitata al viso causandogli fuoriuscita di sangue.
Ritenute, pertanto, insussistenti le lamentele della reclamante e altrettanto congrua la sanzione comminata al predetto calciatore, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CITTA’ DI APRILIA e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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