COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE CHIACCHIERINI WALTER FINO AL 29.4.2011, DI SQUALIFICA DELL’ALLENATORE MASSARELLI GIOVANNI PER 4 GARE E DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 60SGS DEL 31.3.2011 (Gara: DIANA NEMI – LUPA FRASCATI del 26.3.2011 – Campionato All. Prov. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE CHIACCHIERINI WALTER FINO AL 29.4.2011, DI SQUALIFICA DELL’ALLENATORE MASSARELLI GIOVANNI PER 4 GARE E DI AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 60SGS DEL 31.3.2011 (Gara: DIANA NEMI – LUPA FRASCATI del 26.3.2011 – Campionato All. Prov. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; premesso, preliminarmente, che non sono impugnabili in alcuna sede, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., i provvedimenti a carico di dirigenti e di allenatori fino ad un mese. Considerato che, al di là di tutte le argomentazioni poste in essere della reclamante, circa la richiesta di ridimensionamento dell’ammenda di € 1000 in quanto l’aggressore non risulta, a parere della Società LUPA FRASCATI essere un sostenitore della Società, questa Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che il grave episodio accaduto, per responsabilità oggettiva, non può che essere addebitato alla Società ricorrente, così come ampiamente motivato dal Giudice Sportivo di I grado nella decisione di cui all’oggetto. Detto ciò, questo Organo Giudicante DELIBERA Di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., i provvedimenti disciplinari assunti a carico del Dirigente CHIACCHIERINI WALTER e all’allenatore MASSARELLI GIOVANNI. Di confermare l’ammenda di € 1.000 a carico della Società LUPA FRASCATI. La tassa reclamo si incamera.
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