COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO GIRA, TESSERATO PER LA CASPERIA 2006, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ REAL POGGIO CATINO ENZO GRILLI E DELLE SOCIETA’ A.S.D. CASPERIA 2006 E A.S.D. REAL POGGIO CATINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONIO GIRA, TESSERATO PER LA CASPERIA 2006, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ REAL POGGIO CATINO ENZO GRILLI E DELLE SOCIETA’ A.S.D. CASPERIA 2006 E A.S.D. REAL POGGIO CATINO La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio con atto del 23-2-2011. Nel deferimento vengono contestate al calciatore Gira le violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 delle NOIF e 10 commi 2 e 6 del CGS per aver disputato la gara del campionato di 3^ categoria provincia di Rieti, Real Poggio Catino /Gavignano del 24-10-2010, in posizione irregolare in quanto in costanza di tesseramento con la società Casperia 2006, al presidente Grilli di aver sottoscritto una lista di trasferimento incompleta e di non aver provveduto ad integrarla nei termini richiesti provocandone la decadenza e di aver sottoscritto la distinta di gara relativa alla gara indicata, violando quindi le disposizioni dell’articolo 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 e 6 CGS, alle società la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 al Real Poggio Catino e la sola responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, per la società Casperia 2006, per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. Nel deferimento veniva precisato che, in effetti, era stata depositata nei termini una lista di trasferimento dal Casperia 2006 al Real Poggio Catino del calciatore Gira ma l’Ufficio Tesseramenti competente aveva rilevato come fosse carente del titolo di trasferimento, prestito o definitivo. L’Ufficio aveva quindi invitato la società a provvedere alla doverosa integrazione ma ciò non era avvenuto nei termini indicati e, quindi, il trasferimento era stato passato agli atti come nullo e privo di effetti. Medio tempore, però, il calciatore aveva già partecipato alla gara indicata. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire propria memoria la società Casperia 2006 che lamentava di essere totalmente estranea alla vicenda in quanto aveva rilasciato la lista al calciatore e non aveva più avuto alcuna notizia rilevando solo che il nominativo dello stesso non risultava depennato dal suo tabulato atleti. Dopo un certo periodo aveva richiesto lumi ai competenti uffici che le avevano risposto come probabilmente il trasferimento non fosse stato ancora lavorato. In ogni caso, rispondevano gli uffici che, a far data dal timbro postale, il calciatore avrebbe potuto giocare con la nuova società di destinazione del trasferimento. Non aveva quindi avuto alcuna ulteriore notizia e riteneva quindi di essere totalmente estranea, così come il calciatore Gira, ad ogni addebito. Perveniva anche la memoria del Real Poggio Catino sottoscritta dal Presidente Grilli, deferito, che protestava la sua assoluta buona fede nella fattispecie. Infatti aveva regolarmente inoltrato il modulo di trasferimento sottoscritto dal calciatore e dalla società di provenienza e consegnato dallo stesso calciatore, senza avvedersi della incompletezza dello stesso. La comunicazione dell’Ufficio Tesseramenti che richiedeva l’integrazione era pervenuta solo dopo l’effettuazione dell’unica gara in contestazione e si era subito attivata con il calciatore per sanare l’irregolarità ma, questi, dopo aver interpellato la società Casperia 2006, si era rifiutato di procedere all’integrazione, sottoscrivendo il relativo modulo inviato dall’ufficio, in quanto aveva deciso, d’intesa con la cessionaria, di soprassedere al tesseramento e di rimanere in forza a quest’ultima. Nella riunione la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per la società Real Poggio Catino la penalizzazione di un punto in classifica ed € 600,00 di ammenda, per la società Casperia 2006 l’ammenda di € 400, per il calciatore Gira la squalifica per due anni e per il Presidente Grilli l’inibizione per anni due. I deferiti insistevano tutti per il proscioglimento da ogni addebito riportandosi ai libelli difensivi. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione, per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6, che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6, e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della società Real Poggio Catino appare caratterizzato da colpa lieve. In sostanza la società ha errato solo nel trasmettere il modulo della lista di trasferimento incompleto nella specificazione del titolo del trasferimento, prestito o definitivo, ed ha poi subito il ripensamento del calciatore che, scorrettamente, ha utilizzato tale circostanza per rimanere tesserato con la società cessionaria, vanificando la lista di trasferimento ed il consenso già formalizzato nella stessa con l’apposizione della firma. Vi è poi da aggiungere che si trattava di calciatore ultra trentenne e che, quindi, la durata del tesseramento non avrebbe potuto superare l’annualità senza il consenso dello stesso. Diverso discorso per il calciatore che ha, invece, sfruttato la irregolare compilazione della lista per vanificare il consenso al trasferimento già sottoscritto e ciò pur sapendo di aver già disputato una gara con la nuova società che diveniva quindi irregolare. Va quindi irrogata la sola sanzione della penalizzazione alla società Real Poggio Catino pari al punto conseguito irregolarmente sul campo, la gara terminò con il punteggio di 2 a 2, mentre al Presidente Grilli va applicata la sanzione minima dell’inibizione per quindici giorni. Al calciatore Gira andrà invece applicata la sanzione della squalifica per mesi otto, proprio per le considerazioni sopra espresse, che ne connotano il comportamento sicuramente come doloso, ed alla società Casperia 2006 andrà invece applicata la sanzione dell’ammenda come richiesto, stante la responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - Calciatore Antonio GIRA squalifica per mesi 8 - Presidente Enzo GRILLI inibizione per giorni 15 - Società Real Poggio Catino penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 200. - Società Casperia 2006 ammenda di € 400,00
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