COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE FABIO MARIA SABBATINI E DEI DIRIGENTI GIOVANNI CARLO RANIERI, GIOVANNI PUGLIESE E STEFANO SALVATORE E DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURELIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE FABIO MARIA SABBATINI E DEI DIRIGENTI GIOVANNI CARLO RANIERI, GIOVANNI PUGLIESE E STEFANO SALVATORE E DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURELIO
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i tesserati e la società indicati in epigrafe con atto del 7-3-2001. Nel deferimento vengono contestate al calciatore Sabbatini la violazione dell’articolo 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del CGS per aver partecipato in posizione irregolare a cinque gare del Campionato Regionale Allievi in quanto in corso di squalifica ed ai tre dirigenti la violazione delle medesime disposizioni per aver sottoscritto le distinte di gara.
Alla società infine viene contestata la responsabilità oggettiva per le violazione rispettivamente ascritte ai suoi tesserati, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS.
La Commissione Disciplinare, ricevuto il deferimento, fissava la riunione per la discussione ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive.
Faceva pervenire, la società Aurelio, a propria difesa, una memoria che sottolineava come con decisione della Commissione Disciplinare adita la posizione del calciatore fosse stata ritenuta regolare nella gara Ottavia – Aurelio del 14-11-2010, l’unica disputata del calciatore per la quale era stato inoltrato reclamo dall’avversaria, e quindi non sussistessero le violazioni contestate ai suoi tesserati e la responsabilità eccepita alla società.
Nella riunione il rappresentante della Procura prendeva atto delle memorie difensive e della decisione già assunta dalla Commissione Disciplinare nel caso di specie ed, aderendovi, richiedeva il proscioglimento degli incolpati.
La Commissione Disciplinare, rilevato come la posizione del calciatore nelle gare contestate fosse da considerare assolutamente regolare, richiamando le proprie motivazioni già espresse nella decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 49 del 5-1-2011,
DELIBERA
Di ritenere gli addebiti nei confronti di tutti i soggetti deferiti insussistenti e, di conseguenza li proscioglie.
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