COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO AMBROSI TESSERATO PER LA ROCCASECCA T. SAN TOMMASO; DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI MASSIMILIANO RICCI; DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI ANDREA CARONI, DANIELE PERSICO, MARIANO MARCHESE ; DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD ROCCASECCA SAN TOMMASO STEFANO MARSELLA; DEL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA T. SAN TOMMASO ROBERTO PALLONE; DELLE SOCIETA’ A.S.D. LUPA FRASCATI, A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO E A.S.D. LO.FRA. SRL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO AMBROSI TESSERATO PER LA ROCCASECCA T. SAN TOMMASO; DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD LUPA FRASCATI MASSIMILIANO RICCI; DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI ANDREA CARONI, DANIELE PERSICO, MARIANO MARCHESE ; DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD ROCCASECCA SAN TOMMASO STEFANO MARSELLA; DEL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ ROCCASECCA T. SAN TOMMASO ROBERTO PALLONE; DELLE SOCIETA’ A.S.D. LUPA FRASCATI, A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO E A.S.D. LO.FRA. SRL La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio con atto del 1-4-2011. Nel deferimento vengono contestate al calciatore Ambrosi le violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 10 commi 2 e 6 del CGS e 21 comma 4 delle NOIF, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 12 gare nelle fila della società ASD Lupa Frascati ed 8 gare nelle fila della società ASD Roccasecca T. San Tommaso, valevoli per il campionato di Eccellenza, in posizione irregolare in quanto in costanza del tesseramento per altra società come presidente; ai presidenti Ricci e Marsella per aver sottoscritto le richieste di tesseramento del calciatore, violando quindi le disposizioni dell’articolo 1 comma 1 CGS, 21 comma 4 NOIF e 10 comma 2 CGS; ai dirigenti Andrea Caroni, Persico, Marchese e Pallone per aver sottoscritto le distinte di gara nelle quali era stato impiegato il calciatore e la conseguente violazione dell’ articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 10 comma 6 del CGS; alle società Lupa Frascati e Roccasecca San Tommaso la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 CGS, ed alla società Lo. FRA- ASD la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS, per le violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. Nel deferimento veniva precisato che, in effetti, era stata depositata nei termini una lista di tesseramento del calciatore AMBROSI dalla Società Lupa Frascati e poi, nel corso della stagione, a seguito di svincolo, una seconda a favore della società Roccasecca T. San Tommaso. I tesseramenti, in entrambi i casi, erano stati regolarmente accolti, ma, a seguito di particolareggiato esposto, avanzato dalle Società GINNASTICA E CALCIO SORA e A.S.D. SAN CESAREO, era risultato che l’AMBROSI ricopriva la qualifica di Presidente della società LO.FRA SRL di puro settore giovanile e, pertanto, gli atti venivano trasmessi alla Procura Federale che, dopo l’istruttoria deferiva i predetti alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Lazio. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire propria memoria, la società Lupa Frascati, anche nell’interesse dei suoi tesserati, lamentando di essere totalmente estranea alla vicenda in quanto aveva esercitato tutta la diligenza possibile nel tesserare il calciatore che risultava libero da tesseramenti, in quanto svincolato dalla sua precedente società di appartenenza. Tanto è vero, che il competente ufficio tesseramenti, non aveva eccepito alcunché ed il calciatore era stato inserito nel tabulato, tanto da poter essere svincolato, successivamente, nel periodo degli svincoli suppletivi di dicembre 2010. Del resto non essendovi una banca dati dei dirigenti di società, a differenza dei calciatori e degli allenatori, non era possibile esercitare alcun controllo e ci si doveva affidare alle dichiarazioni del calciatore che aveva omesso assolutamente di fornire tale informazione alle società. In via del tutto subordinata, ci si doveva limitare a riconoscere una modesta responsabilità della società da cui doveva derivare, al massimo, una sanzione pecuniaria. Pervenivano anche le controdeduzioni del Roccasecca T. San Tommaso, anche nell’interesse dei propri tesserati che, in sostanza, con analoghe argomentazioni, protestava l’assoluta buona fede degli stessi . In verità il calciatore era stato tesserato ed aveva giocato numerose gare nella squadra della società LUPA FRASCATI, che partecipa allo stesso girone del ROCCASECCA T. SAN TOMMASO tanto che aveva giocato in tale veste la partita di andata tra le due società. Era stato quindi svincolato ed il nominativo era apparso nel relativo elenco degli svincolati. Era stato inoltrato il tesseramento che era stato recepito nella regolarità dagli uffici federali ed il nominativo era stato, pertanto, regolarmente inserito nel tabulato dei calciatori della società. Infine la irregolarità era meramente formale in quanto il calciatore si era dimesso da dirigente come da verbale allegato in atti, il cui contenuto era stato tardivamente trasmesso in Federazione. La Commissione Tesseramenti, investita di richiesta di giudizio, attestava che la decorrenza delle dimissioni andava considerata dalla data di deposito del predetto documento, ovvero dal 18.3.2011. Nella riunione del 15.4.2011 la Procura Federale concludeva con l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per la società Lupa Frascati la penalizzazione di dodici punti in classifica ed € 1.500,00 di ammenda; per la società Roccasecca T. San Tommaso 8 punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 1.000; per il calciatore Ambrosi la squalifica per due anni; per i dirigenti Caroni, Persico, Marchese e Pallone l’inibizione per anni due; per i Presidenti Ricci e Marsella tre mesi di inibizione. I deferiti insistevano tutti per il proscioglimento da ogni addebito riportandosi ai libelli difensivi. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, ad esclusione, per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari, ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6 C.G.S., e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggettivi, gare a cui hanno partecipato i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società ,che del presidente, che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento delle società appare caratterizzato da colpa lieve. In sostanza, pur esercitando un controllo accurato, le società non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema Federale non rileva, all’atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo. Inoltre la società Roccasecca T. San Tommaso era stata messa in condizione di affidamento massimo, dal fatto che il calciatore aveva giocato praticamente tutte le gare del girone di andata con la Lupa Frascati, che partecipa allo stesso girone, e dall’inserimento del calciatore in lista di svincolo suppletiva pubblicata sul comunicato ufficiale. Diverso discorso per il calciatore che ha, invece, omesso di vigilare sul fatto che il verbale di assemblea con il quale aveva rassegnato le dimissioni da presidente della società LO. FRA. SRL, venisse tempestivamente trasmesso agli Organi Federali e quindi si può considerare il suo grado di colpa medio. Nei confronti dei dirigenti e dei presidenti deferiti si deve considerare un grado di colpa lieve in quanto gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società, ove il calciatore era inserito, ed i Presidenti ritenevano pienamente affidabile l’elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale. Si deve osservare che la posizione delle due società va differenziata, “quoad poenam”, in riferimento ai risultati conseguiti nelle gare irregolari, in quanto la Lupa Frascati ha conseguito ben 29 punti nelle dodici gare ed il Roccasecca T. San Tommaso solo 5 nelle otto gare. Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione di otto punti in classifica e l’ammenda di € 1.500,00 alla Lupa Frascati, contemperando il grado di responsabilità lieve con gli straordinari risultati conseguiti nelle gare irregolari, ed alla Roccasecca San Tommaso la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 1.000,00 in forza del medesimo grado di responsabilità con risultati apprezzabilmente più modesti nelle gare in questione. Al calciatore Ambrosi andrà invece applicata la sanzione della squalifica per mesi quattro, proprio per le considerazioni sopra espresse, che ne connotano il comportamento sicuramente come mediamente colposo. A tutti i dirigenti ed ai presidenti andrà invece applicata la sanzione minima di quindici giorni di inibizione per il grado di colpa lievissima nelle violazioni. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: - Calciatore Alessandro AMBROSI squalifica per mesi 4; - Presidenti Massimiliano Ricci e Silvano MARSELLA, dirigenti Andrea CAPONI, Daniele PERSICO, Mariano MARCHESE e Roberto PALLONE inibizione per giorni 15; - Società LUPA FRASCATI penalizzazione di otto punti in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda; - Società ROCCASECCA SAN TOMMASO penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nel campionato di competenza della prima squadra nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 1.000,00.
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