COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FATALE FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011 (Gara: REAL VELLETRI – TEAM NUOVA FLORIDA del 3.4.2011 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 28/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE FATALE FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011
(Gara: REAL VELLETRI – TEAM NUOVA FLORIDA del 3.4.2011 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la reclamante, sostenendo l’involontarietà dell’episodio dello sputo che attingeva l’arbitro ad un braccio, chiede una significativa riduzione della sanzione a carico del calciatore in titolo.
Esaminati gli atti ufficiali;
considerato che, dall’esame del referto arbitrale, emerge che il calciatore FATALE, sputando in terra, ha manifestato un’intenzione di protesta, inaccettabile e deprecabile, aggravata dalla circostanza che, a seguito del gesto, l’arbitro è stato raggiunto ad un braccio.
Tenuto conto che l’episodio, nel suo complesso, è stato sanzionato in maniera congrua dal Giudice di prime cure, sicchè non appaiono assumibili le doglianze della ricorrente, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL VELLETRI e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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