COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAZZARINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 14.4.2011 (Gara: CITTA’ DI CERVETERI – CORCHIANO del 10.4.2011 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAZZARINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 131 DEL 14.4.2011 (Gara: CITTA’ DI CERVETERI – CORCHIANO del 10.4.2011 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la ricorrente chiede un’attenuazione della sanzione a carico del calciatore MAZZARINI LUCA, riconducendone il comportamento a mero gesto di protesta. Esaminati gli atti ufficiali; considerato che, nella fattispecie, la condotta del citato calciatore (poggiava una mano su una spalla di un assistente arbitrale, facendolo oggetto di offese, ripetute nel lasciare il terreno di gioco) può essere ritenuto globalmente come un gesto scomposto di esagerata protesta, per cui vanno accolte alcune istanze della Società reclamante. Tenuto conto, quindi, che la squalifica offre margini di una rivisitazione, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società CITTA’ DI CERVETERI e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore MAZZARINI LUCA a 3 giornate effettive. La tassa reclamo va restituita.
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