COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA S.S.D. GREGORIANA, SIG. CAROCCI FRANCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 5 COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S.D.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA S.S.D. GREGORIANA, SIG. CAROCCI FRANCO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 5 COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA' S.S.D. GREGORIANA , AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 1, E 5 COMMA 2 DEL C.G.S. La Procura Federale , a seguito della segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio, avente ad oggetto la nota inviata al predetto Comitato Regionale, a firma, del Sig. Carocci Franco, presidente della S.S.D. Gregoriana, disponeva il deferimento alla Commissione Disciplinare territoriale dei soggetti indicati in epigrafe, per le violazioni rispettivamente loro ascritte. Il Presidente della S.S.D. Gregoriana , Carocci Franco, era chiamato a rispondere per aver rivolto attraverso la stesura della missiva indirizzata al Comitato Regionale Lazio, ripetute ingiurie e offese del tutto gratuite ed infondate, lesive della reputazione degli organi istituzionali della F.I.G.C., nonché della classe arbitrale in generale. Invece alla S.S.D. Gregoriana, veniva contestata la responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare del suo Presidente. All'udienza del 14.04.2011 nessuno compariva per i deferiti e la procura federale concludeva a mezzo dell'Avv. Liberati, con l'affermazione della responsabilità di tutti i deferiti , chiedendo per il presidente Carocci Franco sei mesi di inibizione e per la S.S.D. Gregoriana euro 2.500. di ammenda . La Commissione si riservava. Dall'esame degli atti prodotti in istruttoria , si evince la responsabilità dei deferiti e nello specifico, la condotta del Presidente della S.S.D. Gregoriana Sig. Carocci Franco, che comunque aveva l'obbligo di astenersi nell'esprimere rilievi e giudizi arbitrari , per di più lesivi della reputazione di Organi Istituzionali della F.I.G.C., nonché della classe arbitrale. In tale fattispecie risulta evidente la violazione delle ben note norme di comportamento sancite dal C.G.S. cui sono tenuti ad attenersi nel caso in esame, i dirigenti e le Società, in ragione ad ogni rapporto riferibile all'attività sportiva. Tanto premesso , questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Riconosciuta la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per i fatti così come contestati, di infliggere al Presidente della S.S.D. Gregoriana Sig. Carocci Franco , l'inibizione di mesi sei, e alla S.S.D. Gregoriana l'ammenda di euro 1.000. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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