COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE ANGELA VECCHIONE, ATTUALMENTE TESSERATA CON LO SPORTING TORRINO, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ REAL TORRINO ALESSIA FRANCESCHINI, DELLA DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ REAL TORRINO LUCIANA STACCIOLI E DELLE SOCIETA’ REAL TORRINO E SPORTING TORRINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE ANGELA VECCHIONE, ATTUALMENTE TESSERATA CON LO SPORTING TORRINO, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ REAL TORRINO ALESSIA FRANCESCHINI, DELLA DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ REAL TORRINO LUCIANA STACCIOLI E DELLE SOCIETA’ REAL TORRINO E SPORTING TORRINO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio i tesserati e la società indicati in epigrafe con atto del 30-3-2001. Nel deferimento vengono contestate alla calciatrice Vecchione la violazione dell’articolo 1 comma 1, 10 comma 2 e 6 CGS e 40 comma 4 delle NOIF per aver partecipato in posizione irregolare a due gare del Campionato di calcio a 5 femminile in quanto in prestito eccedente e con doppio tesseramento, alla presidente della società Real Torrino Sig.ra Franceschini la violazione degli articoli 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS e 40 comma 4 delle NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento della calciatrice in prestito eccedente il massimo consentito benché la stessa fosse già tesserata per altra società, alla dirigente la violazione delle medesime disposizioni per aver sottoscritto le distinte di gara delle partite in questione. Alla società Real Torrino viene contestata la responsabilità diretta ed oggettiva per le violazione rispettivamente ascritte al suo presidente ed ai suoi tesserati, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 CGS mentre alla società Sporting Torrino la solo responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte alla calciatrice. In parte motiva l’Organo requirente sottolinea come la società Real Torrino avesse inoltrato la lista di trasferimento in prestito dalla società Sporting Torrino benché avesse già in carico il numero massimo di prestiti consentito per la società e quindi il tesseramento era stato respinto il 13-1-2011 con nota del Comitato Regionale Lazio quando la calciatrice aveva ormai disputato le gare del 18-12-2010 Vejo Lazio Calcetto – Real Torrino 3 – 1 e dell’8-1-2011 Time Sport – Real Torrino 9 -0 La Commissione Disciplinare, ricevuto il deferimento, fissava la riunione per la discussione ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Nessuno tra i deferiti faceva pervenire memorie difensive. Nella riunione la Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per la società Real Torrino la penalizzazione di due punti in classifica ed € 800,00 di ammenda, per la società Sporting Torrino l’ammenda di € 300, per la calciatrice Vecchione la squalifica per due anni per il Presidente Franceschini la inibizione per mesi tre per la dirigente Stacciali l’inibizione per anni due. Erano altresì presenti i presidenti delle due società deferite; il presidente dello Sporting Torrino sottolineava come non avesse potuto vigilare sui corretti adempimenti burocratici in quanto in quel momento aveva dovuto avvicendare l’allenatore e vi era un po’ di confusione in società, mentre la presidente della società Real Torrino evidenziava come avesse immediatamente fermato la calciatrice non appena rilevata la mancata ratifica della richiesta di tesseramento. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6, e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno participato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della società Real Torrino appare caratterizzato da colpa di grado medio. In sostanza la società ha errato nel trasmettere la lista di trasferimento senza conoscere la norma che vieta alle società di utilizzare più di otto calciatrici in prestito ovvero ha errato nel conteggio delle calciatrici con tale status, dimenticandone qualcuna. Nelle due gare in questione la società non conseguì punti, risultando sconfitta in entrambe. Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda alla società Real Torrino che, in forza delle considerazioni che precedono, può essere contenuta in un punto e 500 € di ammenda, mentre al Presidente Franceschini va applicata la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla accompagnatrice Staccioli va applicata la sanzione dell’inibizione per mesi uno. Alla calciatrice Vecchione andrà invece applicata la sanzione della ammonizione proprio per le considerazioni sopra espresse, che ne connotano il comportamento come totalmente esente da qualsiasi responsabilità in quanto la sua sottoscrizione sulla lista era assolutamente regolare e non era suo compito certo verificare quante altre calciatrici della nuova società di appartenenza si trovassero nel medesimo status di tesseramento temporaneo in prestito, alla società Sporting Torrino andrà invece applicata la sanzione dell’ammenda nella misura minima di € 50,00, stante la sanzione minima adottata nei confronti della propria calciatrice. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad esclusione di quella prevista dall’articolo 10 comma 6 CGS, e per l’effetto di irrigare le seguenti sanzioni: - Calciatrice Angela Vecchione ammonizione; - Presidente Alessia Franceschini inibizione per mesi 3; - Dirigente Luciana Staccioli inibizione per mesi 1; - Società Real Torrino penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato di competenza nella prossima stagione sportiva e ammenda € 500,00; - Società Sporting Torrino ammenda di € 50,00.
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