COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTRO DEI VOLSCI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 31-3-2011 IN MERITO ALLA GARA VIRTUS RIPI – REAL CASTRO DEI VOLSCI DEL 13-3-2011 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL CASTRO DEI VOLSCI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 31-3-2011 IN MERITO ALLA GARA VIRTUS RIPI – REAL CASTRO DEI VOLSCI DEL 13-3-2011 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE
Visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
ritenuto che la società reclamante reitera le doglianze già articolate nel reclamo di primo grado, respinto dal Giudice Sportivo, con il quale si contestava la irregolare posizione del calciatore Carinci Lorenzo nato il 21-4-1979, partecipante alla gara nelle file del Virtus Ripi:
osservato che il tesserato predetto risulta aver conseguito il tesseramento con la società Virtus Ripi in data 11-3-2011 e quindi antecedentemente alla gara in questione;
osservato per contro che il medesimo tesserato, allenatore di base, risulta aver conseguito il tesseramento per la società Casamari Veroli dal 21-10-2010 quale tecnico dilettante;
ritenuto che l’articolo 40 comma 2 delle NOIF consente agli allenatori dilettanti di conseguire il tesseramento come calciatori solo per la società con la quale sono tesserati come tecnici e quindi il tesseramento conseguito con la società Virtus Ripi deve essere considerato nullo a tutti gli effetti sin dalla sua formazione;
considerata la posizione del calciatore irregolare;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto di irrogare alla società Virtus Ripi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di squalificare il tecnico Carinci Lorenzo tesserato per la società Casamari Veroli fino al 31-5-2011.
Di rimettere gli atti all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di conseguenza.
La tassa reclamo va restituita
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