COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 141 del 06/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI BOSCO TOMMASO E MONZA FABIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, DELL’ART. 10 COMMA 6 E 22 COMMI 3 R 6 DEL C.G.S. , DEI SIGG.RI LUGLIO GIOVANNI E FILOSA GAETANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO MARANOLA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 141 del 06/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI BOSCO TOMMASO E MONZA FABIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, DELL’ART. 10 COMMA 6 E 22 COMMI 3 R 6 DEL C.G.S. , DEI SIGG.RI LUGLIO GIOVANNI E FILOSA GAETANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 6 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO MARANOLA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito della segnalazione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina del 31.1.2011, disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale dei calciatori BOSCO TOMMASO e MONZA FABIO, dei Dirigenti LUGLIO GIOVANNI e FILOSA GAETANO e della Società ATLETICO MARANOLA per le violazioni loro ascritte indicate in titolo.
L’incaricato della Procura Federale, esperite le opportune indagini ha accertato che i calciatori BOSCO TOMMASO e MONZA FABIO, tesserati federalmente nella stagione sportiva precedente con la Società REAL CASTELLANA, nelle ultime giornate del campionato di competenza, sono stati squalificati per 1 gara per recidività in ammonizione con il Comunicato Ufficiale n. 47 del 27.5.2010. Ha rilevato altresì l’Organo Requirente che i predetti calciatori pur non avendo mai scontato la squalifica di cui sopra partecipavano illegittimamente alla gara del 13.11.2010 CENTRO CULTURA POPOLARE - ATLETICO MARANOLA, tanto che il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società ATLETICO MARANOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e di squalificare i predetti calciatori per una ulteriore giornata di gara trasmettendo gli atti alla Procura Federale per verificare la irregolare partecipazione degli stessi alle precedenti gare.
In effetti il collaboratore della Procura ha rilevato che i già citati calciatori BOSCO e MONZA, nelle fila della Società ATLETICO MARANOLA, hanno preso indebitamente parte alle gare del 16.10.2010, 23.10.2010, 30.10.2010 e 6.11.2010 rispettivamente contro le Società VINDICIO, SELVAVETERE, REAL SPIGNO e R. CAMPELLO sebbene fossero squalificati per 1 gara.
Ed è per quanto sopra descritto che la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare i soprammenzionati calciatori per aver violato le norme regolamentari di cui all’oggetto, ed i Dirigenti LUGLIO GIOVANNI e FILOSA GAETANO i quali a titolo di Dirigenti accompagnatori hanno sottoscritto le distinte di gara attestanti la regolarità di partecipazione dei calciatori in questione.
Ha deferito infine a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. la società A.S.D. ATLETICO MARANOLA.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato ai deferiti termine per la produzione di memorie difensive.
Per i deferiti erano Presenti l’Avv. PASQUALE DI GABRIELE, Legale della Società ATL. MARANOLA, il Presidente ADIPIETRO PASQUALE, i Sigg.ri BOSCO TOMMASO, MONZA FABIO, LUGLIO GIOVANNI e FILOSA GAETANO.
L’AVV. DI GABRIELE si rifaceva alla memoria difensiva inviata dalla A.S.D. ATLETICO MARANOLA, in cui la Società ha posto principalmente in evidenza la perfetta buona fede, in quanto trattasi di calciatori trasferiti da altra Società. Per meglio spiegare l’andamento dei fatti il Presidente ha ritenuto – a torto – che i calciatori avevano scontato la squalifica non partecipando alla gara di recupero A.S.D. REAL CASTELLANA – A.S.D. PONZA del 26.5.2010, data precedente di un solo giorno la pubblicazione del Comunicato Ufficiale che decretava la sanzione della squalifica per una gara per recidività in ammonizione per entrambi i calciatori. Sottolinea la Società A.S.D. ATLETICO MARANOLA che non era loro intenzione usare una scorrettezza verso gli avversari e trarne un vantaggio. Per quanto sopra l’AVV. DI GABRIELE chiede in prima istanza l’archiviazione del deferimento, in seconda istanza – richamando una delibera della C.D. pubblicata sul C.U. n. 125 della stagione 2009/2010 – e quindi l’eventuale sanzione di punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2011/2012.
Era presente il Rappresentante della Procura Federale il quale affermava la responsabilità dei deferiti e concludeva chiedendo per i calciatori BOSCO TOMMASO e MONZA FABIO la squalifica per anni 2, per i Dirigenti LUGLIO GIOVANNI e FILOSA GAETANO l’inibizione per anni 2, e per la Società ATLETICO MARANOLA la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 800 di ammenda.
Preliminarmente questa Commissione, in relazione a quanto sostiene la A.S.D. ATLETICO MARANOLA, fa presente che le norme regolamentari vigenti stabiliscono che i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori non espulsi squalificati per recidività in ammonizione, decorrono del giorno successivo a quello da pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Detto ciò ritiene questo Organo di Giustizia Sportiva che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, ad esclusione, per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari, ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6 C.G.S., e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggettivi, gare a cui hanno partecipato i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società ,che del presidente, che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri.
Nel caso di specie vi è da osservare che il comportamento della Società A.S.D. ATLETICO MARANOLA appare caratterizzato da colpa di grado medio.
In sostanza la Società ha errato nel non controllare con la massima attenzione la posizione disciplinare dei calciatori BOSCO TOMMASO e MONZA FABIO tesserati nella precedente stagione con altra Società, anche se si è trattato di una sanzione comminata per recidività in ammonizione ed all’ultima giornata di campionato. Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda alla società ATLETICO MARANOLA considerando che, nelle 4 gare, la Società ha conseguito n. 10 punti ed ha già subito una punizione sportiva di perdita della gara per la medesima violazione, può essere contenuta in n. 3 punti di penalizzazione ed € 800 di ammenda, nonché ai dirigenti va applicata la sanzione dell’inibizione per giorni 15.
Ai calciatori BOSCO E MONZA andrà invece applicata la sanzione della squalifica per 2 gare, proprio per le considerazioni sopraespresse, che ne connotano il comportamento sicuramente colposo.
Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte ad esclusione di quella prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S., e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni:
2 gare di squalifica ai calciatori BOSCO TOMMASO e MONZA FABIO;
15 giorni di inibizione ai Dirigenti LUGLIO GIOVANNI e FILOSA GAETANO.
Alla Società A.S.D. ATLETICO MARANOLA la penalizzazione di n. 3 punti in classifica da scontare nel Campionato in corso e l’ammenda di € 800,00.
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