COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE BOSCARINO TIZIANA, ATTUALMENTE TESSERATA CON LA A.S.D. REAL TORRINO, DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA’ SIG.RA STACCIOLI LUCIANA E SIG. DUPAQUIER VALERIO , PER LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.10 COMMA 2 E 6 C.G.S., E DELLE SOCIETA’ A.S.D. REAL TORRINO E DELLA A.S.D. FUTSAL CAPITOLINA , PER LE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA CALCIATRICE BOSCARINO TIZIANA, ATTUALMENTE TESSERATA CON LA A.S.D. REAL TORRINO, DEI DIRIGENTI DELLA STESSA SOCIETA' SIG.RA STACCIOLI LUCIANA E SIG. DUPAQUIER VALERIO , PER LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.10 COMMA 2 E 6 C.G.S., E DELLE SOCIETA' A.S.D. REAL TORRINO E DELLA A.S.D. FUTSAL CAPITOLINA , PER LE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
La Procura Federale della F.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio, i tesserati e le Società indicate in epigrafe , con atto del 12.04.2011 , prot. 7501/1063pf1- 1011/AA/ac.
Nel deferimento veniva contestata alla calciatrice Boscarino Tiziana , la violazione all'art.1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 del C.G.S., per aver partecipato in posizione irregolare a sei gare del campionato di serie C, calcio a 5 femminile, in quanto la medesima , all'epoca dei fatti non risultava tesserata per la Società A.S.D. Real Torrino , bensì per la Soc. A.S.D.Futsal Capitolina.
I due dirigenti della Società di cui trattasi, per aver sottoscritto , precisamente la Sig.ra Staccioli Luciana , in data 18.12.2010, 15 01.2011 e 12.02.2011, n. 3 distinte di gara e così il Dupaquier per tre altre distinte di gara , in data 08.01. 2011, 22.01.2011 e 29.01.2011, valevoli per il Campionato di calcio a 5 femminile , nelle quali dichiaravano che la giocatrice deferita era regolarmente tesserata e partecipava alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza.
Per altro in relazione a quanto riportato, la Società Real Torrino aveva consegnato presso gli uffici del Comitato Regionale Lazio, LND, in data 17.12.2010 , la richiesta di trasferimento della calciatrice e che risultando la predetta vincolata con la Soc. A.S.D. Futsal Capitolina dal 15.09.2010, il tesseramento veniva respinto, come da nota e relativa comunicazione del 29.12.2010 da parte del Comitato Regionale Lazio. Dalla notifica citata, oltre alla gara del 18.12.2010 Vejo Lazio Calcetto – A.S.D. Real Torrino3-1, erano state disputate ben cinque partite: Del 08.01.2011, Time Sport- A.S.D. Real Torrino 9-0, del 15.01.2011 A.S.D. Real Torrino- Olimpus 1-3, del 22.01.2011 Real Collevecchio – A.S.D. Real Torrino 2-9, del 29.01.2011 A.S.D.Real Torrino- Legno Sistem Aranova 3-3 e quella del 12.02.2011 A.S.D. Real Torrino- Lazio Calcio a 5 femminile 2-10.
In fine la Societè A.S.D. Real Torrino, era chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri dirigenti , con la A.S.D. Futsal Capitolina nelle violazioni ascritte alla propria tesserata Boscarino Tiziana.
La Commissione Disciplinare territoriale, ricevuto il deferimento, fissava l'udienza di discussione e assegnava ai deferiti i termini di rito per il deposito delle memorie difensive.
Per i deferiti erano presenti, la calciatrice Boscarino, la presidente della Società Real Torrino, Sig.ra Franceschini e il dirigente Dupaquier Valerio; nessuno è comparso per gli altri.
Nel merito la Presidente, ( premesso che nel mese di Dicembre si erano verificati alcuni cambiamenti nella Società i quali avevano provocato dei difetti di vigilanza), invocava la sua buona fede, così parimenti faceva la calciatrice.
In tale sede la Procura rappresentata dall' Avv. Camici, eccependo la buona fede citata dai soggetti deferiti, richiedeva l'affermazione della loro responsabilità, proponendo 2 anni di squalifica per Boscarino Tiziana, per Dupaquier Valerio e Staccioli Luciana rispettivamente due anni di inibizione .
Sei punti di penalizzazione in classifica per la A.S.D. Real Torrino e 1.000. euro di ammenda.
Per la Futsal Capitolina euro 500.00 di ammenda.
La Commissione si riservava.
Questo Organo giudicante , ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, ad esclusione per le più volte esposte motivazioni, di quella dell'articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesserati e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l'utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara.
Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed , in tal senso la Commissione non può che ribadire , a differenza di quanto costantemente richiesto dall'Organo requirente , che non si possa pervenire all'automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dalla calciatrice in posizione irregolare e alla squalifica o inibizione per due anni per i tesserati deferiti.
Riguardo la sanzione ai tesserati, per quanto già detto , non si applica il minimo edittale di due anni previsti dall'art.10 comma 6 C.G.S. e la sanzione va adeguata , come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono dall'esame di ogni specifico fatto.
Anche per quanto concerne la sanzione a carico della Società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: 1) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori impegnati in posizione irregolare, sia oggettivi, gare a cui ha partecipato il calciatore in posizione irregolare; 2) grado di intensità del dolo o della colpa , sia della Società che dei dirigenti che del giocatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando, ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore che potevano effettivamente indurre in errore gli istanti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; 3) risultati riportati nelle gare irregolari , differenziando la sanzione a seconda dei punti effettivamente conseguiti negli incontri.
Nella presente fattispecie vi è da osservare a giudizio di questa Commissione, che il comportamento della Società Real Torrino appare caratterizzato in generale, da colpa di grado medio.
Nelle sei gare totali in questione, ad eccetto la vittoria con il Real Collevecchio del 22.01.2011 e il pareggio nella competizione del 29.01.2011 con la Legno Sistem Aranova, la Società deferita non conseguì punti , risultando sconfitta nelle altre quattro gare disputate.
Va quindi irrogata la sanzione della penalizzazione e dell'ammenda alla Società Real Torrino che, in virtù delle considerazioni che precedono , può essere contenuta in 4 punti da scontare nella prossima stagione sportiva e 500,00 euro di ammenda; mentre ai dirigenti Staccioli Luciana e Dupaquier Valerio va applicata la sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla calciatrice Boscarino Tiziana andrà applicata la squalifica fino al 31 Ottobre 2011.
Alla Società Futsal Capitolina andrà invece inflitta la sanzione dell'ammenda nella misura di 100.00 euro, stante la sanzione minima adottata nei confronti della propria calciatrice.
Tanto premesso , la Commissione Disciplinare Territoriale;
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente a loro ascritte, ad esclusione di quella prevista dall'art. 10 comma 6 C.G.S., e per l'effetto di irrogare le seguenti sanzioni:
alla calciatrice Boscarino Tiziana la squalifica fino al 31 Ottobre 2011;
ai dirigenti Staccioli Luciana e Depaquier Valerio, l'inibizione per mesi uno;
alla Società A.S.D. Real Torrino la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella prossima stagione sportiva e l'ammenda di euro 500,00;
alla Società Futsal Capitolina l'ammenda di euro 100,00.
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