COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI SIGG.RI LUCAFERRI MATTEO E SPAGHETTI DANIELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ POL. D. ARANOVA S.C. AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI SIGG.RI LUCAFERRI MATTEO E SPAGHETTI DANIELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ POL. D. ARANOVA S.C. AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Con atto del 13.4.2011 la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare delle persone e della Società in titolo per rispondere:
il calciatore LUCAFERRI MATTEO, per aver partecipato alla gara POL. ARANOVA S.C. – VIRTUS LADISPOLI del 9.12.2010 valevole per il Torneo Esordienti (11 conto 11) e riservata ai soli calciatori di classe 1998, senza averne titolo in quanto non appartenente alla classe anagrafica anzidetta.
Il dirigente SPAGHETTI DANIELE, per aver consentito che il calciatore LUCAFERRI MATTEO partecipasse alla gara ARANOVA – VIRTUS LADISPOLI del 9.2.2010 sottoscrivendo la distinta di gara nella quale dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto appartenente alla classe anagrafica 1997.
La Società POL. ARANOVA S.C. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento, assegnando ai deferiti termine per la produzione di scritti difensivi.
Nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.
Nella riunione intervenivano il Sig. TONTI LUIGI in qualità di Vice Presidente della POL. ARANOVA, il quale poneva l’accento sul fatto che si trattava di una attività propria del Settore Giovanile e altresì che quanto accaduto era frutto di un accordo preventivo con un Dirigente della squadra avversaria, in quanto, al momento dell’inizio dell’incontro, la POL. ARANOVA disponeva solo di 10 unità.
Aggiunge inoltre che il Torneo non prevede classifica e altresì che il LUCATELLI ha giocato solo per pochi minuti.
La Procura, di contro, obietta che il calciatore ha giocato in 2 distinte fasi – il 1° e 3° tempo – e alla luce delle normative vigenti ritiene di dover applicare il comma 6 dell’art. 10 del C.G.S. e conseguentemente richiede per i Sigg.ri LUCAFERRI e SPAGHETTI la pena edittale di anni 2, rispettivamente di squalifica e inibizione e alla Società POL. ARANOVA l’ammenda di € 500,00.
La Commissione Territoriale, sostiene - come più volte dichiarato – che tale sanzione non sia applicabile alla fattispecie in argomento bensì riservata a quelli in cui si concretizzi il tesseramento di calciatori stranieri, mediante un nominativo alterato, o comunque irregolare di calciatori extracomunicati.
A tale conclusione si giunge per la collocazione delle norme in tale comma, sia per la dizione letterale ove per calciatori non possono che intendersi che quelli di cui si parla nella norma (né atleti provenienti da Federazione Estera) sia per l’equiparazione delle pene tra chi ottiene fraudolentemente un tesseramento di calciatore straniero irregolare echi invece utilizzi un calciatore straniero comunque non tesserato regolarmente o sotto falso nome.
Diversamente opinando si assegnerebbe, senza graduazione di responsabilità tra colpa, colpa grave e dolo, il tesserato ad una pena edittale abnorme del tutto sparametrata rispetto a sanzioni seppur previste nel regolamento per fatti obiettivamente più gravi.
Ciò detto la responsabilità, dei tesserati e della società appare ampiamente dimostrata anche in virtù della stessa ammissione di colpa dichiarata dal Vice Presidente della Società seppur attenuata dalla particolarità del Torneo in parola (senza classifica) e dalle circostanze che hanno concorso alla attuazione dell’atto incriminato.
Ciò nonostante, pur intendendo conferire all’episodio il ridimensionamento dianzi accennato, si sottolinea la necessità che tali comportamenti siano assolutamente evitati, nella considerazione che, pur se tali tipologie di Torneo hanno il preminente scopo di consentire l’attività calcistica dei giovani tesserati, non può però mai essere dimenticato, da parte di tutte le componenti calcistiche, che sia assicurata la conoscenza, l’osservanza e il rispetto delle norme e dei regolamenti, aspetto essenziale ai fini della sussistenza e dello sviluppo di ogni organizzazione sportiva e non.
Per quanto precede, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di squalificare il calciatore LUCAFERRI MATTEO per 1 mese.
Di inibire il Dirigente SPAGHETTI DANILO per 2 mesi.
Di comminare l’ammenda di € 200 alla Società POL. ARANOVA.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 147 del 19/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI SIGG.RI LUCAFERRI MATTEO E SPAGHETTI DANIELE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, 10 COMMA 2 E 6 DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ POL. D. ARANOVA S.C. AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S."
