COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATRICE BASTONINI SAMOA BRUNA PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 6 C.G.S. , DEL SIG. PIERSIGILLI VALERIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 6 C.G.S., DELLA SPORTING TORRINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATRICE BASTONINI SAMOA BRUNA PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 6 C.G.S. , DEL SIG. PIERSIGILLI VALERIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 6 C.G.S., DELLA SPORTING TORRINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S Con atto del 26.4.2011 la Procura Federale ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale la calciatrice BASTONINI SAMOA BRUNA per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 6 C.G.S. , del Sig. PIERSIGILLI VALERIO per violazione di cui all’ art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 6 C.G.S., della SPORTING TORRINO ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per rispondere: - la calciatrice BASTONINI SAMOA BRUNA della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato in data 10.12.2010 una gara per la Società SPORTING TORRINO senza averne titolo perché non tesserata per la stessa ma libera da vincoli. - Il Dirigente PIERSIGILLI, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro in data 18.12.2010, una distinta di gara in cui dichiarava che le giocatrici ivi menzionate erano regolarmente tesserate e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado la calciatrice citata non ne avesse titolo. - La Società SPORTING TORRINO per aver beneficiato delle prestazioni di una calciatrice non avente titolo in occasione della gara OLIMPUS – SPORTING TORRINO del 18.12.2010 valevole per il campionato di Calcio a 5 Serie C Femminile nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero di soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S. All’udienza dell’11.5.2011 è presente il rappresentante della Procura e il Sig. PIERSIGILLI VALERIO. Quest’ultimo, per propria difesa, afferma che la Società ha presentato in tempo utile la richiesta di tesseramento della calciatrice, ma che la stessa non risulta essere stata acquisita dal Comitato Regionale. Aggiunge però che non è in grado di dimostrare l’effettiva presentazione della richiesta, in quanto la relativa ricevuta unitamente ad altri effetti personali gli sono stati rubati, in altra occasione. Tiene a precisare che la calciatrice ha giocato soltanto una gara e non appena conosciuta la irregolarità non le è stato più consentito di giocare. La Procura, di contro, conclude con l’affermazione di responsabilità, ai sensi delle normative vigenti, richiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 2 anni di squalifica per la calciatrice BASTONINI, 2 anni di inibizione per il Dirigente PIERSIGILLI ed 1 punto di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00 a carico della Società SPORTING TORRINO. La Commissione Disciplinare ritiene innanzitutto che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente ad esclusione per le più volte esposte motivazioni di quella dell’articolo 10 comma 6 che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti ed, in tal senso, la Commissione non può che ribadire come, a differenza di quanto costantemente richiesto dall’Organo requirente, non si possa pervenire all’automatica sanzione di un punto in classifica per ogni gara giocata dal calciatore in posizione irregolare ed alla squalifica od inibizione per due anni per i tesserati deferiti. Riguardo la sanzione ai tesserati, come si è già detto, non si applica il minimo edittale di due anni come previsto dall’articolo 10 comma 6, e la sanzione va adeguata, come in tutti gli altri casi, al grado di intensità del dolo o della colpa che emergono in ogni specifico caso. Anche per quanto riguarda la sanzione a carico della società si deve avere riguardo ad almeno tre elementi: a) la pluralità delle violazioni, sia in termini soggettivi, calciatori in posizione irregolare impegnati, sia oggetti, gare a cui hanno partecipato il od i calciatori in posizione irregolare; b) grado di intensità del dolo o della colpa, sia della società che del presidente che del calciatore, in presenza di conclamati elementi di fraudolenza o di grave colpa in vigilando ovvero di una colpa minima indotta da circostanze che potevano effettivamente indurre in errore i richiedenti il tesseramento o gli utilizzatori del calciatore squalificato; c) risultati conseguiti nelle gare irregolari, differenziando la sanzione a secondo dei punti effettivamente conseguiti negli incontri. Per quanto sopra, questo Organo Giudicante DELIBERA Di squalificare la calciatrice BASTONINI SAMOA BRUNA per 1 gara; di inibire il Dirigente PIERSIGILLI VALERIO per 15 giorni; di infliggere la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di € 300,00 alla Società SPORTING TORRINO.
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