COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO MARINO E DEL SUO PRESIDENTE ALFONSI NATALE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO MARINO E DEL SUO PRESIDENTE ALFONSI NATALE Con atto del 4-4-2011 IL Presidente Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio la società A.S.D. Atletico Marino per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente ed il presidente Alfonsi Natali per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 43 delle NOIF. L’Organo requirente a sostegno del deferimento deduceva che la società Atletico Marino aveva trasmesso il tesseramento del calciatore Pomente Fabrizio, erroneamente indicato come Ponente Fabrizio, nato il 4-11-1982, con allegato un certificato medico di idoneità sportiva redatto dal Dott. Pietro di Pietrantonio. Se non che il citato calciatore risultava aver avuto un primo tesseramento già revocato per inidoneità il 4-1-2000 ed il certificato medico allegato non risultava conforme al modello previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti ed il medico non risultava iscritto tra gli specialisti in Medicina dello Sport, abilitato al rilascio di certificazioni di idoneità agonistica ai sensi del DM 18-2-1982. Esperita la necessaria istruttoria risultava che la società solo successivamente si era munita di certificazioni idonee rilasciate dal Dr. Giovanni Liberatori e si era volontariamente avvalsa dell’opera del Dr. Di Pietrantonio pur non essendo questi iscritto nell’albo degli specialisti in medicina dello sport. Da ciò scaturiva il deferimento per la violazione delle disposizioni citate a carico del Presidente della società ritenuto responsabile dell’irregolarità e della società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo presidente. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai soggetti deferiti, ritualmente avvisati, termine per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire alcuno scritto difensivo ma presenziavano alla riunione prevista nella quale rilevavano come il calciatore fosse già munito di regolare certificazione per l’anno 2008/2009 e che ignoravano assolutamente che il Dott. Di Pietrantonio non fosse abilitato in quanto munito di timbro attestante la specializzazione in “Medicina dello Sport”. Non appena appreso della inidoneità della certificazione avevano immediatamente fermato il calciatore per munirsi di ulteriore e regolare certificazione che poi era stata ottenuta. Protestavano quindi la loro assoluta buona fede e chiedevano il proscioglimento. Ritiene la Commissione che la violazione ascritta ai soggetti deferiti sussista in quanto le norme federali, art. 43 delle NOIF, impongono alle società degli adempimenti che debbono essere osservati scrupolosamente stante la particolare delicatezza e rilevanza per la saluta e l’integrità dei tesserati calciatori. E’ documentato per “tabulas” e non contestato, che il medico scelto dalla società per la certificazione del calciatore Pomente non era idoneo in quanto non iscritto nell’apposito albo dei medici sportivi e quindi gli adempimenti normativi non sono stati osservati. Giova ricordare a tal proposito, che il calciatore in tempi remoti aveva avuto il tesseramento annullato per inidoneità fisica e quindi gli accertamenti dovevano essere particolarmente scrupolosi ed, in tal senso, adeguato scrupolo non vi è stato da parte della società già nella scelta del medico. Il Presidente, legalmente responsabile, deve essere quindi dichiarato colpevole delle violazioni ascritte, quantomeno per “culpa in eligendo”, da cui consegue anche l’affermazione di responsabilità della società. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di ritenere i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al Presidente Alfonsi Natale l’inibizione per mesi tre ed alla società A.S.D. Atletico Marino l’ammenda di € 500,00.
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