COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTBOLCLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 A CARICO DELLA SACIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 12/5/11 ( Gara: Futbolclub – Tor di Quinto del 10/5/11 Campionato JUN. REG. – FINALE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 03/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' FUTBOLCLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 800,00 A CARICO DELLA SACIETA' ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 12/5/11 ( Gara: Futbolclub – Tor di Quinto del 10/5/11 Campionato JUN. REG. - FINALE) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno dell'invocata riduzione della sanzione comminata per il lancio di un fumogeno e per gli ululati rivolti dalle tribune ad un calciatore di colore, possono ritenersi parzialmente assumibili; considerato inoltre che, nel determinare la misura della sanzione, è opportuno tener conto altresì delle seguenti circostanze: - dopo il lancio del fumogeno, i dirigenti del Futbolclub sono intervenuti immediatamente per spegnerlo; - in occasione degli ululati, rivolti peraltro al giocatore di colore da alcuni adolescenti estranei all'ambiente sportivo della Società, sia i dirigenti che i sostenitori del Futbolclub sono intervenuti prontamente per tacitare e rimproverare detti giovani; Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce l'ammenda a carico della Soc. FUTBOLCLUB da € 800,00 a € 500,00. La tassa di reclamo va restituita.
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