COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S. VALLE LOMELLINA CAMP. II CATEGORIA GIR. W GARA DEL 14-11-2010 TRA G.S. VALLE LOMELLINA / SAN NAZZARESE C.U. n. 16 della DELEGAZIONE di PAVIA datato 18-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' G.S. VALLE LOMELLINA CAMP. II CATEGORIA GIR. W GARA DEL 14-11-2010 TRA G.S. VALLE LOMELLINA / SAN NAZZARESE C.U. n. 16 della DELEGAZIONE di PAVIA datato 18-11-2010 La società .S. VALLE LOMELLINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha comminato l'ammenda di 150 euro per comportamento scorretto dei propri sostenitori, lamentando che tale comportamento, pur verificatosi, è stato posto in essere da 1 soltanto dei sostenitori locali, peraltro allontanato dai dirigenti di casa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il ricorso si evince che lo stesso fonda il suo presupposto sulla circostanza che il comportamento gravemente e ripetutamente offensivo e lesivo del decoro nei confronti dell'arbitro e dei calciatori avversari, sarebbe stato posto in essere da un singolo, isolato, spettatore, più volte dissuaso dal continuare in siffatto atteggiamento dal dirigente della squadra locale, sig. Bulgarelli. Poiché tale assunto contrasta nettamente con quanto affermato dal direttore di gara, questa Commissione ha ritenuto di sentire sul punto l'arbitro. Questi ha confermato che gli insulti provenivano dalla maggior parte dello sparuto pubblico presente e che nessuna attività di dissuasione gli risultava posta in essere dai dirigenti della società reclamante. In ragione del fatto che il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, questa Commissione ritiene equa la sanzione inflitta dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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