COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INSUBRIA CALCIO – CAMP. CAT. ECC. GIR. A. GARA DEL 5.9.2010 TRA INSUBRIA CALCIO E NAVIGLIO TREZZANO – C.U. 11 C.R.L. DEL 9.9.2010.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO INSUBRIA CALCIO - CAMP. CAT. ECC. GIR. A. GARA DEL 5.9.2010 TRA INSUBRIA CALCIO E NAVIGLIO TREZZANO – C.U. 11 C.R.L. DEL 9.9.2010. La società, INSUBRIA CALCIO, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il capitano, OSSOLA Marco, sino al 19.10.2010, lamentando che il calciatore aveva colpito l'arbitro sulle gambe con il pallone calciato involontariamente e del tutto accidentalmente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il ricorso e sentita la reclamante, osserva. Da accertamenti compiuti da Questa Commissione è emerso che il calciatore OSSOLA Marco ha colpito involontariamente l'arbitro ad una gamba con il pallone calciato maldestramente, senza peraltro procurargli alcun dolore e/o problema. Alla luce di ciò deve ritenersi eccessiva la sanzione comminata dal GS che merita di essere lievemente ridotta. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al sig. OSSOLA MARCO sino al 8.10.2010. Dispone altresì l'accredito della relativa tassa se versata
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