COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASD LIGA SUDAMERICANA – CAMP. III° CAT. GIR. C. GARA DEL 12.9.2010 TRA SAN GIORGIO LIMITO E LIGA SUDAMERICANA – C.U. 9 COMITATO MILANO DEL 16.9.2010.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASD LIGA SUDAMERICANA - CAMP. III° CAT. GIR. C. GARA DEL 12.9.2010 TRA SAN GIORGIO LIMITO E LIGA SUDAMERICANA – C.U. 9 COMITATO MILANO DEL 16.9.2010. La società, ASD LIGA SUDAMERICANA, ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per aver fatto partecipare alla gara un giocatore non tesserato; inibizione fino al 12.11.2010 per il sig. Roberto Toribio Tapia, dirigente accompagnatore della società; ammenda di Euro 150,00 alla società ASD LIGA SUDAMERICANA, lamentando che il calciatore, TOP ABDOULAYE, era in realtà regolarmente tesserato per la società. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letto il ricorso ed i documenti allegati, osserva. In seguito ad accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti emerge che sin dal 9.9.2010 il calciatore TOP ABDOULAYE risultava essere regolarmente tesserato per la società reclamante la quale aveva richiesto il tesseramento del calciatore sin dal 9.8.2010, come da documentazione in atti. Alla luce di quanto sopra la posizione del calciatore deve ritenersi regolare. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare ACCOGLIE il reclamo proposto annullando integralmente le sanzioni comminate dal GS e per l'effetto ripristina il risultato della gara ottenuto sul terreno di gioco. Dispone altresì l'accredito della relativa tassa se versata.
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