COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GSD LUISIANA – CAMP. IUNIORES REGIONALI GIR. 04. GARA DEL 29.5.2010 TRA LUISIANA E CASALMAIOCCO C.U. 45 bis – 46 CRL DEL 1.6 .2010 E 4.6.2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GSD LUISIANA - CAMP. IUNIORES REGIONALI GIR. 04. GARA DEL 29.5.2010 TRA LUISIANA E CASALMAIOCCO C.U. 45 bis - 46 CRL DEL 1.6 .2010 E 4.6.2010 La società Luisiana ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente GIANFRANCO RESCONI fino al 31.5.2012 lamentando che: si sarebbe verificato uno scambio di persona, coinvolte nell'episodio che vedeva l'arbitro della gara ricevere uno sputo in pieno volto al termine della gara stessa in particolare che l'autore del gesto sarebbe stato il sig. SERGIO MARTELLI e non il sig. GIANFRANCO RESCONI. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato originariamente inviato nei termini regolamentari rileva: il reclamo originariamente proposto è stato rigettato in quanto sulla scorta del referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara sentito a chiarimenti sui fatti, che confermava il contenuto del referto. • Successivamente l'arbitro dichiarava di essere incorso in uno scambio di persona invertendo i nominativi dei sigg. RESCONI e MARTELLI in occasione del referto arbitrale. • Di seguito, in considerazione dell'ammissione dello scambio di persona da parte dell'arbitro, l'odierna reclamante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la revoca della delibera resa dal CD del CRL pubblicata sul c.u. n. 48 del 17.6.2010. • La Corte di Giustizia Federale 3° sez. LND Interregionale ha accolto il ricorso per revocazione della società Luisiana rimettendo gli atti alla CD CRL anziché al GS competente per il primo grado di giudizio. • Nel merito: che dalla documentazione agli atti emerge, senza ombra di dubbio, che il direttore di gara, prima nella redazione del referto arbitrale, e poi in sede di chiarimenti forniti alla presente commissione è incorso in uno scambio di persona successivamente ammesso con dichiarazione sottoscritta in data 30.6.2010 dopo aver visionato i documenti di identità di entrambe le persone, e che quindi ha individuato come responsabile dei fatti il sig. SERGIO MARTELLI. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto, annulla la sanzione dell'inibizione sino al 31.5.2012 irrogata al sig. GIANFRANCO RESCONI dal GS come da c.u. n. 45 bis – 46 del CRL e dispone la trasmissione degli atti al GS per i provvedimenti da assumersi a carico del sig. SERGIO MARTELLI. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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