COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ SAN PAOLO D’ARGON CALCIO CAMP. ALL. REG. GIR. B/C GARA DEL 19-09-2010 TRA VALLECAMONICA / SAN PAOLO D’ARGON C.U. n. 13 del C. R. L. datato 23-09-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' SAN PAOLO D'ARGON CALCIO CAMP. ALL. REG. GIR. B/C GARA DEL 19-09-2010 TRA VALLECAMONICA / SAN PAOLO D'ARGON C.U. n. 13 del C. R. L. datato 23-09-2010 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del G. S. devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art: 46 comma 4 del C.G.S.) che il provvedimento del G. S. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C. U. n. 13 del C. R. L. datato 23-09-2010 e che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione, 4-10-2010 è stato inoltrato oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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