COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD CARONNO CALCIO CAMP. 3° CATEGORIA GIR. A GARA DEL 26.9.2010 TRA OSAF LAINATE / ASD CARONNO CALCIO C.U. n. 12 della DELEGAZIONE di Legnano datato 30.9.2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' ASD CARONNO CALCIO CAMP. 3° CATEGORIA GIR. A GARA DEL 26.9.2010 TRA OSAF LAINATE / ASD CARONNO CALCIO C.U. n. 12 della DELEGAZIONE di Legnano datato 30.9.2010 La società ASD Caronno Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GOBBI STEFANO sino al 20/12/2010 lamentando che la squalifica appare eccessiva e andrebbe limitata a due giornate. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : come noto il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova. Appare dallo stesso che il calciatore GOBBI abbia insultato ripetutamente e reiteratamente il direttore di gara, adottando un comportamento violento e successivamente minaccioso. Il ricorso promosso dalla società ASD Caronno Calcio non apporta elementi tali da far ritenere che i fatti, come descritti, si siano svolti diversamente. Questa Commissione, tenuto conto di quanto precede, ritiene che la decisione del Giudice Sportivo appare legittima e la sanzione adottata condivisibile. In relazione al complessivo comportamento del calciatore, la squalifica risulta conforme ai criteri in uso presso questa Commissione per analoghe fattispecie. Tanto rimesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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