COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ PESCHIERA CALCIO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIRONE E – GARA DEL 26.9.2010 – TRA PESCHIERA/CASSINA DE’ PECCHI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' PESCHIERA CALCIO CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIRONE E – GARA DEL 26.9.2010 – TRA PESCHIERA/CASSINA DE' PECCHI La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dalla Società Peschiera Calcio relativo alla delibera del GS - CU n. 15 del 7.10.2010 – che ha dichiarato inammissibile il reclamo in prime cure perchè allo stesso non erano allegate le ricevute di spedizione alle Società Cassina De' Pecchi rilevato che in sede di gravame il reclamo è stato corredato delle ricevute di spedizione non allegate in prime cure e non richieste dal GS; rilevato che copia del presente reclamo è stato altresì inviato alla controparte la quale non ha fornito alcuna difesa in merito, nei termini regolamentari; rilevato che come risulta dal CU N. 39 – COMITATO BERGAMO – del 29.4.2010 il calciatore Zanini Alessio al termine della stagione 2009/2010 risulta squalificato per due gare da scontarsi nel campionato successivo e di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame; visti gli Artt. 17 – 19 - 22 – 46 del CGS la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto di comminare a) alla società CASSINA DE' PECCHI la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché l'ammenda di Euro 100,00 così determinata in base alla categoria di appartenenza; b) di squalificare il calciatore Zanini Alessio per un ulteriore gara; c) di inibire per mesi 1 il dirigente accompagnatore della società CASSINA DE' PECCHI, sig. Massimo Donatelli. Dispone di accreditare la relativa tassa in favore della reclamante.
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