COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ASD BIASSONO CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE A/B – GARA DEL 26.9.2010 – TRA VIS NOVA GIUSSANO/ASD BIASSONO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 21/10/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ASD BIASSONO CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
GIRONE A/B – GARA DEL 26.9.2010 – TRA VIS NOVA GIUSSANO/ASD BIASSONO
La Commissione Disciplinare letto il reclamo proposto dalla Società ASD BIASSONO relativo alla delibera del GS - CU n. 15 del 7.10.2010 – che ha dichiarato inammissibile il reclamo in prime cure perchè allo stesso non erano allegate le ricevute di spedizione alle Società VIS NOVA GIUSSANO rilevato che in sede di gravame il reclamo è stato corredato delle ricevute di spedizione non allegate in prime cure e non richieste dal GS;
rilevato che copia del presente reclamo è stato altresì inviato alla controparte la quale non ha fornito alcuna difesa in merito, nei termini regolamentari;
rilevato che come risulta dal CU N. 49 – COMITATO REG. LOMB. – del 24.6.2010 il calciatore Pipia Federico al termine della stagione 2009/2010 risulta squalificato sino a tutto il 29.9.2010 e di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame;
visti gli Artt. 17 – 19 - 22 – 46 del CGS la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto di comminare
a) alla società VIS NOVA GIUSSANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché l'ammenda di Euro 100,00 così determinata in base alla categoria di appartenenza;
b) di squalificare il calciatore Pipia Federico per un ulteriore gara;
c) di inibire per mesi 1 il dirigente accompagnatore della società VIS NOVA GIUSSANO, sig. Fossati Pierluigi.
Dispone di accreditare la relativa tassa in favore della reclamante.
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