COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO – CATEGORIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI GIR. C. GARA TRA JUVENTINA – FULGOR LODIVECCHIO DEL 23.10.2010.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' POLISPORTIVA FULGOR LODIVECCHIO - CATEGORIA GIOVANISSIMI PROVINCIALI GIR. C.
GARA TRA JUVENTINA – FULGOR LODIVECCHIO DEL 23.10.2010.
La Società Polisportiva Fulgor Lodivecchio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato:
di squalificare per due gare i calciatori Bertele Gabriele, Dorre Matteo, Grossi Mattia, Monti Andrea e Timis Teodor Ionut:
di inibire Turato Claudio fino al 12.12.2010;
di inibire Negri Simone fino al 12.11.2010;
di convalidare il risultato di Polisportiva Juventina 3 – Polisportiva Fulgor Lodivecchio 0, acquisito sul campo al momento della sospensione della partita.
Comunicato n. 13 del Comitato Provinciale di Lodi del 28.10.2010.
La Società Polisportiva Fulgor Lodivecchio asserisce nel reclamo che i fatti così come descritti dal Giudice Sportivo nel suo provvedimento non corrispondono a quanto avvenuto sul campo.
La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all'art. 38 del C.G.S., sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti, rileva:
Il reclamo della Società appare del tutto generico, non contenendo specifiche richieste rispetto alle sanzioni inflitte dal G.S. L'atto si limita a rilevare che nel referto consegnato dall'arbitro ai propri dirigenti a fine partita non risultava alcun giocatore espulso, chiedendo “che sia tutelato il nome della nostra Società”.
Si tratta, quindi, di reclamo ai limiti della inammissibilità.
Durante l'audizione i rappresentanti della Società hanno confermato il contenuto del reclamo, ribadendo che nessun comportamento era stato posto in essere dai propri calciatori ed allenatore per giustificare la sospensione della gara.
Il direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha confermato quanto descritto nell'allegato al suo rapporto: al 20^ del secondo tempo, all'esito della concessione di un fallo fischiato a favore della Fulgor, tutti i calciatori di questa Società, unitamente al loro allenatore Turato Claudio, si scagliavano verso di lui protestando molto platealmente, accerchiandolo e reclamando che il fallo era stato commesso all'interno dell'area di rigore. Tra detti calciatori l'arbitro individuava in Timis Teodor, Dorre Matteo, Bertelè Gabriele, Monti Andrea e Grossi Mattia, coloro che, oltre che accerchiarlo fisicamente, lo insultavano pesantemente.
In tali condizioni, seppure non mostrando agli stessi il cartellino rosso, per motivi di sicurezza personale ed opportunità, l'arbitro ha sospeso la partita ritenendo espulsi i cinque calciatori e, di conseguenza, essendo venuto a mancare il numero minimo di giocatori in campo necessario per la prosecuzione della gara.
Il direttore di gara ha inoltre rilevato che il Dirigente Negri Simone non si è adoperato affinché i propri calciatori si comportassero correttamente.
Per quanto sopra richiamato la decisione adottata dal G.S. appare complessivamente corretta.
In relazione alla condotta dell'allenatore Turato Claudio, si rileva dal rapporto arbitrale che lo stesso è entrato in campo protestando e sostenendo, insieme ai calciatori, che il fallo era avvenuto all'interno dell'area di rigore, ma, a differenza di questi ultimi, non risulta che si sia rivolto all'arbitro con frasi ingiuriose; pertanto la sanzione inflittagli può essere mitigata.
Tanto premesso e ritenuto,
in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo
riduce la squalifica a Turato Claudio a tutto il 23.11.2010; conferma nel resto.
Si dispone l'accredito della relativa tassa alla reclamante.
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