COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ CERMENATE CAMP. UNDER 21 PROV. GIR. A GARA DEL 10/10/2010 tra CALCIO CERMENATE / ASSAGHESE C.U. n. 14 della delegazione di MILANO datato 21-10-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' CERMENATE CAMP. UNDER 21 PROV. GIR. A GARA DEL 10/10/2010 tra CALCIO CERMENATE / ASSAGHESE C.U. n. 14 della delegazione di MILANO datato 21-10-2010 La società CERMENATE ha proposto ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore, Matteo Losi, fino al 30.6.2012, lamentando che il Losi non aveva colpito l'arbitro con uno sputo al volto, limitandosi a protestare, dopo che un avversario gli aveva rotto il setto nasale. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il reclamo merita di essere parzialmente accolto in quanto il calciatore ha sputato in faccia all'arbitro non volontariamente, bensì solamente a causa della sua menomazione (rottura del setto nasale) e dell'aver posto il proprio volto vicino a quello dell'arbitro per insultarlo ripetutamente. Anche l'arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato che il comportamento tenuto nei suoi confronti dal Losi è ben diverso da quello tenuto dai calciatori che sputato volontariamente. Alla luce delle suddette circostanze si ritiene equo mitigare la sanzione comminata dal GS al calciatore. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore, Matteo Losi, sino al 21.3.2011. Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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