COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ NUOVA SAN ROMANO CAMP. III° CAT. GIR. A GARA DEL 28/10/2010 tra CALCIO NUOVA SAN ROMANO/FIAMME SPORTIVE BOLLATE – C.U. n. 16 della delegazione di MILANO datato 5-11-2010.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 18/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' NUOVA SAN ROMANO CAMP. III° CAT. GIR. A
GARA DEL 28/10/2010 tra CALCIO NUOVA SAN ROMANO/FIAMME SPORTIVE BOLLATE - C.U. n. 16 della delegazione di MILANO datato 5-11-2010.
La società NUOVA SAN ROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore, Andrea De Martinis, per 6 gare ed inibito il dirigente Paolo Brambati sino al 31.12.2010, lamentando che il calciatore De Martinis non ha tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del direttore di gare mentre il dirigente sig. Brambati non avrebbe proferito frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro che invece provenivano dagli spalti.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
Il referto arbitrale appare esaustivo e le sanzioni applicate congrue.
Il ricorso presentato dalla reclamante non porta argomentazioni atte a confutare quanto riportato negli atti ufficiali che come noto costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova.
La squalifica inflitta al calciatore De Martinis e l'inibizione comminata al Dirigente Brambati, appaiono in linea con gli abituali criteri adottati da Questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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