COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ORATORIO ALBINO CAMP. 3° CAT. GIR. B GARA DEL 7-11-2010 TRA CALCIO VERTOVESE / ORATORIO ALBINO C.U. n. 18 della delegazione di BERGAMO datato 11-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' ORATORIO ALBINO CAMP. 3° CAT. GIR. B GARA DEL 7-11-2010 TRA CALCIO VERTOVESE / ORATORIO ALBINO C.U. n. 18 della delegazione di BERGAMO datato 11-11-2010 La società ORATORIO ALBINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto alla società Oratorio Albino la sanzione della perdita della gara per 0 – 3, la squalifica per una giornata del calciatore Andrea Lozza, l'inibizione fino al 26.11.2010 del dirigente accompagnatore Birolini Giansevero, lamentando che il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore sig. Andrea Lozza e pubblicato sul c.u. n. 17 del 5.11.2010 sarebbe frutto di un errore, come da documentazione che allega, e che la pubblicazione del c.u. Solo il 5.11.2010 non avrebbe reso possibile alla reclamante evidenziare l'errore. Alla luce delle ragioni dedotte la reclamante ha chiesto l'annullamento della delibera del G.S. e l'omologazione del risultato ottenuto sul terreno di gioco. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : esaminati gli atti ufficiali si evince che alla data del 7.11.2010, in cui si è disputata la gara Vertovese / Oratorio Albino, il calciatore Andrea Lozza dal comunicato ufficiale del 5.11.2010 n. 17 figurava squalificato per una gara. La mera indicazione della squalifica sul predetto c.u. precludeva, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, al calciatore Andrea Lozza di prendere parte alla gara del 7.11.2010. Da quanto emerso, pertanto, appare del tutto condivisibile e meritevole di conferma la delibera del G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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