COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ A.C. POGLIANO 1950 CAMP. JUNIORES REG. B GIR. A GARA DEL 6-11-2010 TRA UBOLDESE / POGLIANO C.U. n. 20 del C.R.L. datato 11-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' A.C. POGLIANO 1950 CAMP. JUNIORES REG. B GIR. A
GARA DEL 6-11-2010 TRA UBOLDESE / POGLIANO
C.U. n. 20 del C.R.L. datato 11-11-2010
La società A.C. POGLIANO 1950 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Zoumbare Azizou per 4 gare lamentando che : pur ammettendo lo svolgersi dei fatti, invoca una sanzione inferiore tenuto conto della situazione particolare del calciatore.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : si è apprezzato lo spirito del ricorso e la richiesta di scuse, indice di profonda educazione. Ciò nonostante il compito di questa commissione è stabilire se la sanzione applicata dal G.S., in relazione ai fatti accaduti, appare conforme alle norme in materia. In virtù di quanto riportato nel referto arbitrale, la squalifica appare equa nella misura adottata e conforme ai criteri in uso presso questa commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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