COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ACD SEDRIANO CAMP. JUN. PROV. GIR. E GARA DEL 13-11-2010 TRA USOB BAREGGIO/ACD SEDRIANO C.U.n. 18 della delegazione di MILANO datato 18-11-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ACD SEDRIANO CAMP. JUN. PROV. GIR. E
GARA DEL 13-11-2010 TRA USOB BAREGGIO/ACD SEDRIANO
C.U.n. 18 della delegazione di MILANO datato 18-11-2010
La società ACD SEDRIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato i calciatori DE CARO Gabriele per 4 gare e SARNARI Andrea per 6 gare, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva.
Il ricorso è sottoscritto dal Vice Presidente della società reclamante, sig. Giuseppe Casati, che dagli atti depositati presso il CRL, non risulta aver poteri di firma.
Ai sensi dell'Art. 33, comma I°, CGS, il reclamo proposto deve dichiararsi inammissibile.
Tanto premesso e ritenuto dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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