COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ USD SANT’ALBINO CAMP. ALL. GIR. B GARA DEL 3-10-2010 TRA USD SANT’ALBINO / VIMERCATE C.U.n. 15 della delegazione di MONZA datato 18-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 DEL 02/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' USD SANT'ALBINO CAMP. ALL. GIR. B GARA DEL 3-10-2010 TRA USD SANT'ALBINO / VIMERCATE C.U.n. 15 della delegazione di MONZA datato 18-11-2010 La società USD SANT'ALBINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha inibito il dirigente Davide TRESOLDI sino al 19.12.2010, lamentando laddove l'arbitro avesse tempestivamente trasmesso al GS il rapporto della gara in oggetto il sig. Tresoldi avrebbe avuto contezza dell'infrazione commessa in tempo utile per non reiterarla nella gara seguente. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva. Qualsivoglia comportamento dell'arbitro tenuto successivamente all'infrazione oggetto del presente reclamo in nessun caso potrebbe assumere rilevanza in rapporto a tale infrazione né può scusare minimamente la violazione della normativa da parte di qualsivoglia tesserato. Effettuata tale doverosa precisazione, si rileva altresì che il sig. Tresoldi dirigente accompagnatore era tenuto a conoscere la normativa in vigore, così come d'altro canto tutti i tesserati delle società affiliate alla FIGC. L'ignoranza della normativa in vigore non può giustificare la violazione della stessa ed evitare le conseguenti sanzioni. Ciò il doveroso rispetto del principio di diritto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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