COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ A.C. CASALMAIOCCO CAMP. JUNIORES REG. B GIR. G GARA DEL 4-12-2010 TRA FARA OLIVANA CON SOLA / CASALMAIOCCO C.U.n. 24 del C.R.L datato 10-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' A.C. CASALMAIOCCO CAMP. JUNIORES REG. B GIR. G GARA DEL 4-12-2010 TRA FARA OLIVANA CON SOLA / CASALMAIOCCO C.U.n. 24 del C.R.L datato 10-12-2010 La società A.C. CASALMAIOCCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GIARDINA Nicolò sino al 10-8-2011 e lo stesso calciatore per 6 gare lamentando che : la sanzione comminata quale capitano risulta incongrua perchè il fatto sarebbe stato compiuto da altro calciatore e quella applicata per i fatti commessi, eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito a chiarimenti l'arbitro, rileva : per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore GIARDINA Nicolò per il comportamento a lui direttamente attribuito, la stessa appare del tutto congrua e quindi va confermata. In relazione alla sanzione inflitta a GIARDINA Nicolò nella sua veste di capitano a causa della mancata identificazione dell'effettivo autore della spinta che ha provocato la caduta dell'arbitro, innanzitutto il direttore di gara ha riferito a questa Commissione che la spinta è stata di lieve entità e che la caduta è stata causata principalmente dalle condizioni del terreno ghiacciato. In ogni caso la società A.C. CASALMAIOCCO, nel suo reclamo, indica come autore della spinta il calciatore BOZZEDA Riccardo. La reclamante aggiunge che, subito dopo l'incontro, un dirigente, insieme al BOZZEDA, si è recato presso lo spogliatoio dell'arbitro per chiarire quanto avvenuto non riuscendo nell'intento in quanto il direttore di gara non ha aperto la porta. Intervenuta quindi l'individuazione dell'autore dell'illecito comportamento, ai sensi art. 3 comma 2 C.G.S. la sanzione inflitta al capitano cessa nella sua efficacia. A riguardo della sanzione da infliggere al calciatore individuato, la stessa compete al G.S. per la decisione di 1° grado. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto DICHIARA la cessazione della sanzione della squalifica del calciatore GIARDINA Nicolò mandando al G.S. per la decisione sulla posizione del calciatore BOZZEDA Riccardo. Conferma, nel resto, la decisione del G.S. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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