COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POL. NUOVA LODI CAMP. JUNIORES PROV. GIR. A GARA DEL 27-11-2010 TRA POL. NUOVA LODI / PROMARUDO C.U.n. 18 della delegazione di LODI datato 2-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' POL. NUOVA LODI CAMP. JUNIORES PROV. GIR. A GARA DEL 27-11-2010 TRA POL. NUOVA LODI / PROMARUDO C.U.n. 18 della delegazione di LODI datato 2-12-2010 La società POL. NUOVA LODI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore MILANESI Francesco fino al 8-02-2011 lamentando che : i fatti contestati al sig. MILANESI Francesco non sarebbero avvenuti nei termini riportati nel referto originale e chiede, pertanto, una riduzione della sanzione che appare esagerata. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince, senza ombra di dubbio che il sig. MILANESI Francesco si è reso responsabile delle condotte che gli sono state ascritte. Appare, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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