COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 DEL 13/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA SPINADESCO CAMP. II° CATEGORIA GIR. K GARA DEL 12-12-2010 TRA PERSICO DOSIMO / POLISPORTIVA SPINADESCO C.U.n. 23 della delegazione di CREMONA datato 23-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 DEL 13/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' POLISPORTIVA SPINADESCO CAMP. II° CATEGORIA GIR. K GARA DEL 12-12-2010 TRA PERSICO DOSIMO / POLISPORTIVA SPINADESCO C.U.n. 23 della delegazione di CREMONA datato 23-12-2010 La società POLISPORTIVA SPINADESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DIGIUNI Davide per 3 gare lamentando che la squalifica comminata al calciatore è eccessiva non avendo lo stesso minimamente insultato l'arbitro. Pertanto ne chiede una riduzione della stessa ad una giornata. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva. Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto il GS ha correttamente sanzionato il calciatore in relazione alla gravità del comportamento dal Digiuni tenuto nei confronti del direttore di gara e descritto chiaramente nel rapporto arbitrale, confermato dall'arbitro stesso. Si ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta dal G.S. sia del tutto congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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