COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 DEL 27/01/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ACD. BUSCATE CAMP. 2° CATEGORIA GIR. M GARA DEL 12-12-2010 TRA BUSCATE – ARNATE C.U.n. 24 del C.R.L. Datato 23-12-2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 DEL 27/01/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCIETA' ACD. BUSCATE CAMP. 2° CATEGORIA GIR. M
GARA DEL 12-12-2010 TRA BUSCATE – ARNATE
C.U.n. 24 del C.R.L. Datato 23-12-2010
La società BUSCATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato i calciatori Rizzi Sandro per 6 gare, Colombo Riccardo per 4 gare, Baldiserra Giuseppe per 3 gare, Pisani Andrea per 3 gare, Ottolini Fabio per 4 gare, Scarpini Stefano per 4 gare; squalificato l'allenatore Torretta Federico sino al 12-04-2011 e inibito l'assistente Scaccabarozzi Omar sino al 12-04-2011 e inflitto l'ammenda di 20,00 Euro per mancanza d'acqua calda nella doccia dello spogliatoio dell'arbitro, nonché l'ulteriore ammenda di 100,00 Euro per comportamento scorretto del pubblico, lamentando che i fatti posti a fondamento della delibera impugnata non corrisponderebbero a quanto realmente accaduto e che, in ogni caso, le sanzioni comminate dal G.S. sarebbero eccessive.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: preliminarmente che il reclamo proposto avverso la sanzione dell'ammenda di 20,00 Euro è inammissibile art. 45, 3° comma, lett. d) del C.G.S., quanto invece alle altre sanzioni oggetto del reclamo, giova innanzitutto premettere che la ricostruzione dei fatti dedotta dalla reclamante è priva di riscontro, mentre i fatti descritti dal G.S. a fondamento della delibera impugnata trovano pieno riscontro nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova. Ciò nonostante, la C.D. ritiene che i comportamenti rispettivamente posti in essere dai soggetti sanzionati, così come descritti nel referto arbitrale, possono essere valutati con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal G. S. Al contrario, la sanzione dell'ammenda comminata alla reclamante per il comportamento tenuto dai propri tifosi appare congrua e proporzionata.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto,
RIDUCE
a 5 gare la squalifica al calciatore Rizzi Sandro; a 3 gare al calciatore Colombo Riccardo; a 2 gare al calciatore Baldiserra Giuseppe; a 2 gare Pisani Andrea ; a 3 gare Ottolini Fabio ; a 3 gare Scarpini Stefano. Riduce la squalifica dell'allenatore Torretta Federico al 12-03-2011 e l'inibizione dell'assistente Scaccabarozzi Omar sino al 12-03-2011:
DICHIARA
inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione di Euro 20,00 inflitta dal G.S.
Conferma nel resto il provvedimento del G.S., si dispone l'accredito della relativa tassa, se versata.
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