COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ ALTETICO ERBA CAMP. PROMOZIONE GIR. B GARA DEL 05-12-2010 TRA ALTETICO ERBA – VEDUGGIO C.U. n. 25 del CRL datato 16.12.2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' ALTETICO ERBA CAMP. PROMOZIONE GIR. B GARA DEL 05-12-2010 TRA ALTETICO ERBA – VEDUGGIO C.U. n. 25 del CRL datato 16.12.2010 La Società ALTETICO ERBA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto a carico della reclamante la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che la decisione del GS appare ingiusta e va totalmente riformata con fissazione della data per il recupero della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla squadra avversaria, rileva. La problematica, esposta ai punti da 1 a 5 del reclamo, appare irrilevante ai fini che occupano Questa Commissione, avendo il direttore di gara stabilito nell'ambito della sua piena discrezionalità la praticabilità del terreno di giuoco. Esaminato il rapporto e le sue integrazioni, sentito l'arbitro a chiarimenti, preso atto della successiva integrazione, si evince che nella circostanza la società ospitante non ha ottemperato alle disposizioni impartitele dal direttore di gara. Infatti, una volta ritenuto idoneo il terreno di giuoco allo svolgimento dell'incontro l'arbitro invitava la reclamante a provvedere circa la necessaria tracciatura dello stesso. Tale operazione si rivelava inefficace in quanto il colore delle linee dopo pochi minuti scompariva, rendendo inutile lo sforzo. La società ospitante non metteva a disposizione mezzi alternativi ed idonei tali da permettere la regolare tracciatura atta a consentire il regolare svolgersi dell'incontro. Siffatta inadempienza costringeva l'arbitro a decidere di non poter far disputare l'incontro. Ne consegue che la responsabilità per la mancata effettuazione della gara, non può che ascriversi a carico della società reclamante. Tanto presso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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