COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO: AS ASSAGHESE CALCIO CAMP. III° CAT. GIR. D GARA DEL 23-01-2011 TRA AS ASSAGHESE CALCIO – GS SUPERGA C.U. n. 26 del COMITATO DI MILANO DEL CRL datato 27.1.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO: AS ASSAGHESE CALCIO CAMP. III° CAT. GIR. D
GARA DEL 23-01-2011 TRA AS ASSAGHESE CALCIO - GS SUPERGA
C.U. n. 26 del COMITATO DI MILANO DEL CRL datato 27.1.2011
La Società AS ASSAGHESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il Presidente LATINO Domenico sino al 24.3.2011, lamentando di essersi limitato a criticare l'operato dell'arbitro, senza proferire alcunchè di offensivo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva.
Il comportamento tenuto dal sig. Latino seppur censurabile può essere valutato con minor rigore rispetto alla sanzione inflitta che merita di essere lievemente mitigata.
Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l'inibizione comminata al sig. Latino Domenico a tutto il 28.2.2011.
Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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