COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO: NUOVA SA.MO CAMP. I° CAT. GIR. B GARA DEL 23-01-2011 TRA MERONE CALCIO – NUOVA SA.MO C.U. n. 29 del CRL datato 27.1.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO: NUOVA SA.MO CAMP. I° CAT. GIR. B GARA DEL 23-01-2011 TRA MERONE CALCIO - NUOVA SA.MO C.U. n. 29 del CRL datato 27.1.2011 La Società NUOVA SA.MO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore D'ONGHIA Leonardo per 3 gare, lamentando che la decisione del GS appare ingiusta in quanto il calciatore è stato solamente espulso per doppia ammonizione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva. Il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il calciatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro tanto che è stato trascinato fuori dal campo da quattro compagni di squadra. La sanzione comminata al calciatore dal GS deve ritenersi congrua alla luce della gravità dei suddetti fatti e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RESPINGE il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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