COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO: ACD OLMESE CORNAREDO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. E GARA DEL 19-01-2011 TRA ACD OLMESE CORNAREDO – GS SUPERGA C.U. n. 26 della delegazione di Milano datato 27.1.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO: ACD OLMESE CORNAREDO CAMP. ALLIEVI PROV. GIR. E
GARA DEL 19-01-2011 TRA ACD OLMESE CORNAREDO – GS SUPERGA
C.U. n. 26 della delegazione di Milano datato 27.1.2011
La Società ACD OLMESE CORNAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha disposto a carico della reclamante la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che la decisione del GS appare ingiusta e va totalmente riformata con fissazione della data per il recupero della gara in quanto la luce è stata ripristinata dopo 15 minuti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari anche alla squadra avversaria, rileva.
L'arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha precisato che la luce è stata ripristinata dopo circa venticinque/trenta minuti, quando era già nello spogliatoio.
A fronte di ciò, si ritiene equo far ripetere la partita considerato che la luce è stata ripristinata in un tempo più che congruo e che quindi l'arbitro era tenuto a far riprendere la partita.
Tanto presso e ritenuto
ACCOGLIE
il reclamo proposto e dispone che la partita venga ripetuta, demandando agli organi competenti per la fissazione della data dell'incontro.
Dispone la restituzione della tassa se versata.
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