COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD. Valentino Mazzola Camp. 1° Categ. Gir. M gara del 15.12.2010 tra Sangiulianese / Valentino Mazzola C.U.n. 26 del C.R.L. Datato 23.12.2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD. Valentino Mazzola Camp. 1° Categ. Gir. M gara del 15.12.2010 tra Sangiulianese / Valentino Mazzola C.U.n. 26 del C.R.L. Datato 23.12.2010 La società Valentino Mazzola ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della Valentino Mazzola e la squalifica del campo per una gara oltre all'ammenda di 200,00 euro lamentando che : i fatti contestati sarebbero stati commessi da soggetti non identificabili; che non sarebbero intervenute le forze dell'ordine; che non vi sarebbe stato un ripetuto lancio di bottiglie, ma un gesto isolato. Di conseguenza ritenendo che non sussistevano i motivi per la sospensione della gara chiede la ripetizione della gara, l'annullamento dell'ammenda e l'annullamento della squalifica del campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : esaminato il referto di rapporto ed il suo supplemento, fonti primarie e privilegiate di prova, sentita in audizione la reclamante e convocato l'arbitro per chiarimenti, è emerso senza ombra di dubbio che al 32° del secondo tempo alcuni tifosi della Valentino Mazzola, identificati perchè collocati nello spazio riservato ai tifosi ospiti, lanciavano all'interno del terreno di gioco perlomeno due bottiglie di vetro vuote e che dopo la sospensione temporanea della gara e nonostante l'intervento delle forze dell'ordine il comportamento del medesimo pubblico non si placava e si reiterava il lancio di almeno un'altra bottiglia di vetro. Rilevato che l'intervento delle forze dell'ordine si rilevava vano e che la concreta situazione di pericolo per le persone presenti sul terreno di gioco si protraeva, appare del tutto condivisibile e meritevole di conferma la decisione assunta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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