COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Polisportiva Oratoriana Vittuone Camp. 2° Categ. Gir. N gara del 23.01.2011 tra Pol. Ardor Bollate / Polisportiva Oratoriana Vittuone C.U. n. 27 della delegazione di Legnano datato 27.01.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Polisportiva Oratoriana Vittuone Camp. 2° Categ. Gir. N gara del 23.01.2011 tra Pol. Ardor Bollate / Polisportiva Oratoriana Vittuone C.U. n. 27 della delegazione di Legnano datato 27.01.2011 La società Polisportiva Oratoriana Vittuone ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il massaggiatore sig. Perillo Dario sino al 14.03.2011 lamentando che : il proprio tesserato ha formulato nei confronti del direttore di gara una semplice protesta senza adottare toni offensivi. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : pertanto, dall'esame del referto di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata, si evince che il massaggiatore della P.O. Vittuone protestava nei confronti dell'arbitro senza proferire frasi irriguardose ovvero ingiuriose. Ne consegue che, secondo l'orientamento di questa Commissione Disciplinare, vi siano le condizioni per mitigare la sanzione inflitta dal G.S. che per altro non ha motivato il proprio provvedimento. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l'inibizione del massaggiatore sig. Perillo Dario a tutto il 18.2.2011. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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