COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Vigejunior e sig. Licari Biagio in proprio Camp. Allievi Regionali Gir. D gara del 12.12.2010 tra Vigejunior / Ticinum Pavia C.U.n. 26 del C.R.L. datato 23.12.2010
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Vigejunior e sig. Licari Biagio in proprio Camp. Allievi Regionali Gir. D
gara del 12.12.2010 tra Vigejunior / Ticinum Pavia
C.U.n. 26 del C.R.L. datato 23.12.2010
La società Vigejunior e il sig. Licari Biagio in proprio hanno proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente Licari Biagio sino al 30.09.2012 ed ha disposto l'ammenda a carico della Vigejunior di euro 250,00 per il comportamento dei propri tesserati e di euro 30,00 per il comportamento dei propri sostenitori lamentando per la società che il referto arbitrale sarebbe contraddittorio e che i fatti contestati si sarebbero svolti diversamente da quanto riferito dal direttore di gara. In merito al reclamo proposto in proprio dal sig. Licari Biagio si contestano i fatti ascritti che non si sarebbero concretizzati nei termini indicati negli atti. Si chiede, di conseguenza, la revoca delle sentenze e dell'inibizione ed in subordine una loro graduazione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente si dispone la riunione dei due reclami proposti rispettivamente dalla Vigejunior e dal sig. Licari Biagio. Esaminato il referto arbitrale ed il suo supplemento, fonti primarie e privilegiate di prova, ascoltati i reclamanti in audizione e sentita a chiarimenti la direttrice di gara è emerso che al termine della gara il sig. Licari Biagio si è, senza ombra di dubbio, reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti, in particolare si rileva che i contatti fisici lamentati dalla direttrice di gara possono essere avvenuti involontariamente nel contesto di proteste portate all'attenzione dell'arbitro e nel limitato intento o di trattenerla o fermarla. Pur censurando la condotta tenuta dal sig. Licari Biagio nei confronti della direttrice di gara appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure uniformandola agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione.
In merito al reclamo proposto nell'interesse della società Vigejunior si rileva che lo stesso è inammissibile ex art. 45 CGS per l'ammenda di euro 30,00. Per il resto, l'esame del referto arbitrale e del suo supplemento evidenziano e confermano la condotta contestata ai tesserati della Vigejunior e rendono meritevole di conferma la sanzione disposta dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
l'inibizione del dirigente Licari Biagio a tutto il 31.01.2012.
Conferma per il resto l'impugnata delibera.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante Licari e si dispone l'addebito della tassa alla società.
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