COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD. Valentino Mazzola Camp. 1° Categ. Gir. M gara del 30.01.2011 tra Bollatese / Valentino Mazzola C.U.n. 30 del C.R.L. Datato 3.02.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD. Valentino Mazzola Camp. 1° Categ. Gir. M gara del 30.01.2011 tra Bollatese / Valentino Mazzola C.U.n. 30 del C.R.L. Datato 3.02.2011 La società Valentino Mazzola ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Esposito Michele sino mal 2-06-2011 lamentando che pur nell'ammissione dei fatti, la stessa dimostrerebbe una minore gravità a carico del calciatore, rispetto a quella ricevuta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova e la descrizione in esso operata appare esaustiva e priva di elementi tali da poterla considerare contraddittoria. Le ragioni esposte nel reclamo, per quanto chiaramente formulate, non apportano alcun valido motivo in grado di permettere una differente valutazione da parte di Questa Commissione che giudica la sanzione irrogata conforme a quella in uso per analoghe fattispecie. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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